
Ultimo aggiornamento 23/04/2025
Con una crescita prevista del 12% annuo, la vendita online di prodotti cosmetici costituirà un quarto del volume complessivo delle vendite nella cosmesi entro il 2027. Ciò vuol dire che investire nel beauty ecommerce è un’idea valida e potenzialmente proficua.
Tuttavia, non pensare che il settore ecommerce beauty sia particolarmente semplice o accessibile. Al contrario, bisogna adeguarsi a regolamenti specifici, leggi di settore e alla normativa sul commercio elettronico per avere un ecommerce di cosmetici a norma. Senza considerare che il settore beauty è uno tra quelli più soggetti a contraffazione, per cui occorre pensare bene alla tutela legale del proprio brand e prodotto.
Insomma, vendere online prodotti per la skincare, rossetti o smalti non è di certo una passeggiata, ma richiede competenza e impegno.
In particolare, bisogna garantire la sicurezza dei cosmetici venduti, in relazione alla composizione stessa dei prodotti, all’etichetta, al packaging e alla commercializzazione. Il Regolamento CE 1223/2009, recepito in Italia nel 2013, infatti, prevede una serie di obblighi per la commercializzazione dei prodotti di bellezza che i merchant devono tenere in considerazione. Ulteriori restrizioni alla vendita di cosmetici sono state introdotte dal Regolamento 2024/858, che ha ampliato la lista delle sostanze vietate nei cosmetici.
Oltre alle norme specifiche, poi, ci sono tutti gli adempimenti legali previsti per l’apertura di un sito ecommerce: rispetto della normativa privacy e del GDPR; la promozione del sito e dei prodotti facendo attenzione a non commettere pratiche commerciali scorrette; gestione della comunicazione e della vendita nel rispetto del Codice del Consumo.
Indice
Infine, nella vendita online di prodotti cosmetici bisogna tutelare al meglio il proprio brand e i propri prodotti, attraverso la registrazione del marchio e del packaging, o il deposito dei brevetti relativi alle formulazioni.
In questa guida sull’ecommerce beauty troverai tutte le indicazioni del nostro Studio legale ecommerce per vendere cosmetici online senza incorrere in sanzioni.
Cosa si intende per prodotti cosmetici? Definizione
Per aprire un ecommerce beauty è essenziale che tu sappia cosa si intende per prodotti cosmetici a livello giuridico.
Dunque, che cosa è un cosmetico?
All’articolo 2 del Regolamento sui cosmetici si trova questa definizione:
“Ai fini del presente regolamento si intende per prodotto cosmetico qualsiasi sostanza o miscela, destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei“.
Quello che conta, quindi, è che per essere considerati cosmetici, i prodotti non possono avere effetti sistemici, ossia non devono poter attraversare la cute. Inoltre, non si possono promuovere le loro eventuali proprietà terapeutiche in alcun modo.
Vendita di cosmetici online: norme da seguire
Il quadro normativo principale è rappresentato dal Regolamento Europeo (CE) 1223/2009, il cosiddetto Regolamento sui cosmetici, che stabilisce i requisiti di sicurezza per i prodotti cosmetici. Questo regolamento si applica a tutti i paesi dell’Unione Europea e stabilisce obblighi precisi per i produttori, distributori e venditori di cosmetici.
Oltre alla normativa sui cosmetici, è fondamentale che il tuo ecommerce beauty sia conforme alla normativa ecommerce italiana ed europea, in particolare:
- Regolamento UE 2019/1150, che regola la trasparenza nelle piattaforme online;
- Regolamento 2024/858, che modifica il Regolamento sui cosmetici e vieta l’uso di alcuni nanomateriali;
- direttiva 2000/31/CE, che disciplina il commercio elettronico in Europa;
- Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che prevede obblighi di informazione chiari per i consumatori;
- GDPR (Regolamento UE 2016/679) per la protezione dei dati personali;
- obblighi fiscali per le vendite online, inclusi la fatturazione elettronica e la gestione delle imposte sul valore aggiunto (IVA);
- direttiva Omnibus (Ue 2019/2116), che rafforza la tutela dei consumatori nella vendita online.

Ma, in pratica, cosa devi fare per avere un ecommerce di cosmetici a norma?
Di seguito troverai tutti i passaggi spiegati dagli avvocati di Ecommerce Legale, esperti in diritto dell’ecommerce, in modo che il tuo business sia conforme alla normativa.
Richiedere le autorizzazioni necessarie
Per vendere cosmetici online in Italia si parte dalla burocrazia, che include:
- apertura della Partita IVA con codice ATECO adeguato se non hai già un’attività di vendita offline;
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP del tuo comune;
- adempimenti fiscali e previdenziali con INPS e Agenzia delle Entrate;
- registrazione al CPNP se si vendono prodotti a marchio proprio;
- conformità ai regolamenti doganali, se importi o esporti prodotti cosmetici.
In genere il codice ATECO per la vendita di cosmetici online è il 47.91.10, che comprende il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. Se si producono cosmetici in proprio, potrebbe essere necessario un codice ATECO diverso, come il 20.42.00, relativo alla fabbricazione di profumi e cosmetici.
Ti stai chiedendo se aprendo un beauty ecommerce è possibile vendere cosmetici da casa?
La risposta è sì, ma è necessario rispettare le normative vigenti:
- i cosmetici devono essere notificati al CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prima della messa in commercio;
- la produzione deve avvenire in laboratori a norma GMP, nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione per garantire qualità e sicurezza;
- le vendite devono essere dichiarate e gestite fiscalmente come qualsiasi altra attività commerciale;
- è consigliabile stipulare un’assicurazione per responsabilità civile, per tutelarsi da eventuali danni ai consumatori.
Il Regolamento sui cosmetici: quali sono gli obblighi per i beauty ecommerce
Il principio cardine su cui si fonda il Regolamento (CE) 1223/2009 è quello di proteggere la salute del consumatore e garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici, attraverso regole per la distribuzione, norme per l’etichettatura dei prodotti e requisiti particolarmente rigidi per quanto riguarda la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti.
Entriamo nel dettaglio e vediamo cosa dice il Regolamento sui cosmetici.
Nomina della persona responsabile per l’ecommerce di cosmetici
Ogni negozio online deve nominare una persona responsabile della conformità del prodotto al Regolamento. Può essere un soggetto fisico o giuridico e va indicato sull’etichetta del prodotto. Il ruolo di persona responsabile viene attribuito al produttore, all’importatore o a un delegato a seconda del luogo di produzione. Per le merci fabbricate in Europa, il produttore è la persona responsabile; per le merci provenienti da paesi extra UE, la persona responsabile può essere l’importatore o un soggetto terzo con sede in Europa.
In particolare, al responsabile competono le seguenti attività:
- sicurezza del prodotto per la salute umana;
- conformità alla normativa su etichettatura e pubblicità;
- conservazione del dossier informativo del prodotto (PIF);
- tracciabilità del prodotto.
Oltre ad occuparsi del rispetto delle disposizioni, la persona responsabile è il punto di riferimento in caso di problematiche e di effetti indesiderati gravi. In pratica, si mette in atto un sistema di vigilanza post-commercializzazione per garantire la sicurezza dei prodotti venduti che fa capo alla persona responsabile.
Immissione sul mercato di prodotti cosmetici sicuri
“I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:
- presentazione;
- etichettatura;
- istruzioni per l’uso e l’eliminazione”.
Così recita l’articolo 3 del Regolamento, dedicato proprio alla sicurezza, alla responsabilità e alla libera circolazione dei prodotti.
Per immettere sul mercato i prodotti e commercializzarli, il responsabile deve assicurarsi che siano sicuri per l’uso umano normale e prevedibile al quale sono destinati.
La sicurezza dei prodotti cosmetici deve essere valutata da un esperto qualificato, in relazione agli ingredienti e alle possibili interazioni tra di essi, ai dati tossicologici disponibili e alle condizioni di utilizzo.
Per evitare sanzioni e offrire informazioni complete e dettagliate sui prodotti cosmetici, bisogna redigere e conservare un dossier informativo del prodotto (Product Information File, PIF). Il PIF deve contenere la formulazione del prodotto a livello qualitativo e quantitativo, i rapporti sulla sicurezza e i test effettuati, il metodo di fabbricazione, le prove degli effetti vantati e i dati esistenti sugli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto.
Etichettatura dei prodotti cosmetici
Quando si pensa all’etichetta dei prodotti o al packaging, ci si sofferma quasi sempre sull’aspetto grafico. Tuttavia, attraverso l’etichettatura si forniscono informazioni fondamentali al consumatore sulle caratteristiche dei cosmetici, non a caso si tratta di uno degli aspetti regolamentati non solo dalla normativa sui cosmetici ma anche dal Regolamento sulla sicurezza dei prodotti (GPRS).
Cosa deve contenere per legge l’etichetta di un cosmetico?
Vendere cosmetici online implica l’obbligo di verificare che sull’etichetta del prodotto vi siano tutte le informazioni previste dalla normativa ecommerce di cosmetici, ossia:
- nome e l’indirizzo del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico;
- il contenuto nominale al momento del confezionamento, ossia la quantità di prodotto presente;
- il numero del lotto di fabbricazione;
- il paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri dell’Unione Europea;
- la funzione del prodotto, a meno che risulti dalla presentazione dello stesso;
- le precauzioni particolari per l’impiego;
- l’elenco degli ingredienti del prodotto nell’ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione. La nomenclatura da usare è quella della INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients);
- eventuale indicazione delle sostanze identificate come possibili allergizzanti;
- la data di durata minima e il PaO (periodo post apertura);
- le avvertenze previste dalla legge.
Se le informazioni obbligatorie non possono essere date sul prodotto per questioni di spazio, vanno fornite attraverso una fascetta o un cartellino fissati al prodotto oppure in un foglio d’istruzioni inserito nella confezione
Per legge, le informazioni devono essere scritte in modo comprensibile e che siano riportate nella lingua ufficiale della nazione in cui intendi venderle. È essenziale, poi, che siano leggibili e chiare.
Puoi anche aderire agli standard di qualità degli enti certificatori e inserire il marchio di cosmetica sulla confezione.
Ricorda che in Europa non possono essere commercializzati prodotti testati sugli animali. Quindi, se importi dall’estero, non dimenticare di controllare questo aspetto.
INCI per la vendita online di cosmetici
La sicurezza degli ingredienti cosmetici viene valutata dall’SCCP, un ente di controllo europeo che inserisce le sostanze permesse nell’inventario europeo degli ingredienti cosmetici (INCI).
L’INCI va sempre inserito nell’etichetta del prodotto e consente di conoscere gli ingredienti realmente utilizzati in modo che i consumatori possano fare scelte consapevoli. Nell’elenco, gli ingredienti compaiono in ordine decrescente, ossia da quello in quantità maggiore a quello contenuto in bassissime concentrazioni.
Può essere scritto in lingua inglese o in latino.
Cosa cambia con il Regolamento UE 2024/858
In vigore dal 4 aprile 2024, il Regolamento 2024/858 modifica il Regolamento sui cosmetici e amplia la lista delle sostanze vietate nei cosmetici e di quelle ammesse ma solo entro limiti molto precisi.
Per l’adeguamento al nuovo Regolamento, devi tenere a mente due scadenze:
- da febbraio 2025 è scattato il divieto di immissione sul mercato dei prodotti non conformi alle restrizioni;
- dal 1° novembre 2025, invece, non potranno più essere commercializzati all’interno dell’Unione europea prodotti non conformi alle norme sui nanomateriali.

Normativa beauty ecommerce: tutti gli adempimenti
Fino a qui abbiamo analizzato la legge per i beauty ecommerce, ma gli adempimenti per la vendita di cosmetici su internet sono anche altri. A quelli di settore si aggiungono tutti gli obblighi previsti dalla normativa ecommerce, relativi alla tutela della privacy, alle comunicazioni commerciali, alle collaborazioni con influencer, alla vendita vera e propria.
Ecco una check-list:
- informazioni obbligatorie ecommerce beauty: sul sito vanno inseriti i dati relativi al venditore. In particolare, l’identità, le informazioni di contatto, la partita IVA e il capitale sociale versato;
- termini e condizioni ecommerce beauty: si tratta delle indicazioni per l’uso del sito da parte degli utenti e delle condizioni di acquisto. Rappresentano il contratto di vendita tra il consumatore e il negozio online, in cui si forniscono le informazioni sul diritto di recesso, sulle modalità di pagamento, sulle spedizioni e sulla garanzia legale;
- scheda prodotto: deve contenere il prezzo, le condizioni di vendita, le caratteristiche del prodotto e la disponibilità;
- privacy policy e cookie policy per la vendita online di cosmetici: ogni sito internet deve fornire le informazioni indicate nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) attraverso l’Informativa sulla privacy e l’Informativa sui cookie;
- recensioni online: la normativa Omnibus vieta le recensioni false e presuppone un controllo rigido sulle recensioni. Di conseguenza, non si possono assolutamente pubblicare recensioni false ed è richiesto un controllo sulle recensioni online, positive o negative;
- promozione dei beauty ecommerce: in genere, gli ecommerce di cosmetici sono propensi a rivolgersi a testimonial e influencer per le attività di promozione. Si tratta di una strategia interessante a patto che vengano rispettate le regole sull’influencer marketing;
- user generated content: l’uso dei contenuti generati dagli utenti è vincente ma bisogna sempre essere in regola con la normativa a riguardo.
Considera che se non hai un ecommerce a norma rischi pesanti sanzioni!
Sanzioni ecommerce beauty
Chi vende cosmetici online senza rispettare la normativa può incorrere in sanzioni amministrative e penali. Le principali conseguenze includono:
- multe da 5.000 a 100.000 euro per la mancata notifica al CPNP;
- ritiro immediato dei prodotti dal mercato se non conformi alle normative di sicurezza;
- sanzioni fino a 30.000 euro per etichettatura errata o informazioni ingannevoli;
- chiusura dell’attività in caso di gravi violazioni delle norme sanitarie;
- responsabilità penale per danni alla salute dei consumatori, con conseguenti azioni legali.
Oltre alle sanzioni legate alla normativa ecommerce beauty, inoltre, esistono provvedimenti pesanti anche per il mancato rispetto della normativa ecommerce generale.
Per la violazione della privacy dei tuoi clienti, ad esempio, potrebbero arrivarti multe fino a 2 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo. Presentare il prodotto in modo falso, invece, potrebbe costarti oltre i 500 mila euro per pratiche commerciali scorrette.
E non pensare che le sanzioni rappresentino l’unica conseguenza quando si viola la normativa ecommerce. Non avere un ecommerce compliant dal punto di vista giuridico danneggia il tuo marchio perché comporta una grossa perdita di credibilità. Dici che ne vale la pena?
Tutela del brand e del prodotto nel beauty ecommerce
Un ultimo ma fondamentale aspetto che dovresti considerare per il tuo beauty ecommerce è la tutela del marchio e del prodotto. Sul mercato dei cosmetici, infatti, il fenomeno dell’imitazione o della contraffazione dei prodotti nel marchio e nel packaging è frequente, a tal punto che la problematica è stata affrontata anche nel Regolamento Europeo n. 1383/2003:
“Per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali”.
La contraffazione è una grossa piaga per le aziende poiché incide negativamente sul fatturato ma anche sull’immagine del brand.
L’unico sistema che hai per proteggere il tuo business è di registrare il marchio della tua azienda e il packaging dei tuoi prodotti. Per valutare quale soluzione adottare e per che tipo di classe merceologica depositare il marchio, è essenziale che tu abbia il supporto di uno studio legale specializzato in registrazione dei marchi come Ecommerce Legale.
Come avere un ecommerce di cosmetici a norma con Ecommerce Legale
Navigare tra le normative per la vendita di cosmetici online può essere complesso. Per evitare errori e assicurarti di operare in totale conformità alle leggi italiane ed europee, affidati a Ecommerce Legale. Il nostro team di avvocati esperti nel digitale ti guiderà passo dopo passo nell’adempimento di tutti gli obblighi normativi, fiscali e burocratici, permettendoti di avviare il tuo business in totale sicurezza.
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Floriana Capone
L’Avvocato dell’Ecommerce






















