
Lo strumento principale per vendere online è il sito ecommerce, che deve essere sicuro, funzionale, user-friendly e dal design accattivante. Ma chi può garantire che sia realmente così? Questi aspetti si definiscono nel contratto di sviluppo del sito ecommerce, tra il cliente e lo sviluppatore del sito ecommerce o la web agency.
Prima di arrivare alla conclusione del contratto per la realizzazione del sito, le parti definiscono i termini dell’accordo. Quest’ultimo può essere relativo alla sola creazione del sito o includere servizi accessori quali digital marketing, mantenimento del sito, aggiornamenti, backup, rinnovo del contratto di hosting, interventi straordinari.
A seconda degli interventi previsti, cambiano le clausole contrattuali che vanno inserite caso per caso per formulare un contratto di sviluppo ecommerce personalizzato e in grado di tutelare entrambe le parti.
Quando si parla di creazione del sito per la vendita online, si tende a pensare che sia sufficiente utilizzare un fac simile di contratto di realizzazione sito web per mettersi al riparo dal punto di vista legale. Ma questo è un errore che espone i contraenti a controversie: sito vetrina, ecommerce e blog richiedono un impegno e un investimento differenti e lo stesso discorso vale per il digital marketing o la manutenzione del sito e-commerce. Di conseguenza, per ogni situazione ci vuole un contratto per lo sviluppo del sito ecommerce personalizzato redatto da uno studio legale specializzato in contratti per il web come Ecommerce Legale.
Nell’articolo andremo a vedere obblighi e diritti da inserire nel contratto di sviluppo del sito e-commerce. Non ci stancheremo mai di ripeterti che contratto e preventivo sono due cose ben distinte e che, in caso di controversia, conta sempre il primo.
Indice
Definizione normativa del contratto realizzazione sito web per ecommerce
Il contratto di sviluppo del sito ecommerce viene stipulato per legalizzare l’accordo tra lo sviluppatore del sito o la web agency e il cliente. Si tratta di un contratto con valore economico, in cui il committente si impegna a pagare lo sviluppatore o l’agenzia. Il corrispettivo viene versato secondo gli accordi previsti nel contratto, dove vanno stabilite le modalità e le tempistiche per il pagamento.
In linea generale, rientra tra i contratti di realizzazione d’opera. In particolare, però, il contratto di sviluppo del sito e-commerce può essere:
- contratto d’opera: quando il lavoro di sviluppo del sito viene affidato a un freelance;
- contratto d’appalto: laddove a realizzare il sito sia una web agency.
Tra le parti non si configura comunque un rapporto di lavoro subordinato.
Un aspetto da considerare è che lo sviluppo del sito ecommerce non è un lavoro che si limita alla fase operativa ma implica una fase di preparazione. Prima della stipula del contratto di realizzazione sito web, il cliente e lo sviluppatore si confrontano sul progetto del cliente e stabiliscono obiettivi e lavoro da fare.
Modello di contratto di sviluppo del sito ecommerce: le clausole
Capita spesso che le persone cerchino di gestire la fase contrattuale da sole, utilizzando un fac simile di contratto di realizzazione sito web. Questa è un’iniziativa estremamente pericolosa, soprattutto per quanto riguarda la vendita online. La normativa ecommerce, infatti, è molto complessa ed è sempre necessario confrontarsi con un avvocato dell’ecommerce per essere in regola sia nella gestione dei rapporti tra clienti e fornitori che nella stesura dei documenti legali.
Le clausole che deve contenere ogni contratto di sviluppo del sito ecommerce sono:
- parti del contratto: i dati identificativi dei contraenti, cliente, freelance o agenzia;
- obblighi del cliente: oltre al pagamento del sito, in genere il cliente deve fornire un materiale di alta qualità da inserire nelle pagine (immagini, testi, video);
- esenzione di responsabilità: lo sviluppatore non è responsabile del materiale fornito dal cliente, anche nel caso in cui venga violato il diritto d’autore;
- obblighi del fornitore: riguardano le tempistiche da rispettare e le attività da portare avanti. Inoltre lo sviluppatore dovrà consegnare accessi e password al cliente;
- modalità e tempistiche di pagamento: si stabilisce il corrispettivo per le attività, le modalità di pagamento e i termini. Va anche definito quali sono le spese extra (plugin, aggiornamenti e servizi aggiuntivi), come vanno pagate e come gestire il contratto con l’hosting provider;
- oggetto del contratto: si descrive nello specifico il servizio oggetto dello scambio;
- durata del contratto: vanno stabiliti i tempi di consegna e la durata di eventuali servizi aggiuntivi;
- modalità di comunicazione: si indicano le informazioni per la conclusione del contratto (email, raccomandata, lettera di disdetta del contratto, pec, etc.);
- diritto di recesso o ripensamento: vanno indicati i tempi le modalità per il recesso dal contratto di sviluppo del sito ecommerce e le eventuali eccezioni;
- adempimenti GDPR: qui va chiarito chi dovrà provvedere a tutti gli obblighi previsti in materia di privacy;
- clausola risolutiva espressa: bisogna specificare che, nel caso in cui il cliente non provveda al pagamento, lo sviluppatore ha il diritto di oscurare il sito. Nel caso in cui non venga prevista questa clausola e il fornitore oscuri il sito, quest’ultimo rischia di dover risarcire i danni al cliente per inadempimento del contratto di realizzazione sito web;
- foro competente per le controversie;
- clausola di riservatezza: lo sviluppatore ha l’obbligo di non condividere le informazioni scambiate con il cliente, in particolare gli accessi;
- diritti di sfruttamento del sito: le parti devono stabilire se la struttura, il template, la grafica e il design del sito saranno in esclusiva del cliente;
- collaboratori esterni: soprattutto nel caso dell’agenzia, nel contratto bisogna specificare che ci si potrà avvalere di professionisti esterni.
Facciamo un piccolo approfondimento sulle clausole del contratto di sviluppo del sito ecommerce più importanti.
Oggetto del contratto di sviluppo del sito ecommerce: cosa prevede
Quali sono le attività previste dal contratto di sviluppo del sito ecommerce?
La definizione dell’oggetto del contratto di sviluppo del sito ecommerce richiede sempre attenzione e competenza. Teoricamente, dovrebbe riguardare le fasi di progettazione e sviluppo ma, nella maggior parte dei casi, comprende servizi aggiuntivi quali aggiornamento del sito, scelta e rinnovo periodico del contratto di hosting, backup, gestione e risoluzione di eventuali problematiche. Inoltre, potrebbe esserci una fase di collaudo, oppure si possono includere attività di web marketing, indicizzazione e posizionamento (attività SEO).
Considerando la mole di attività, si può scegliere di inserire il tutto nelle clausole del contratto sito web o di allegare un documento tecnico con la descrizione particolareggiata di tutte le attività previste.
I servizi che il fornitore può offrire al cliente nell’ambito del contratto di sviluppo del sito ecommerce sono:
- progettazione del sito ecommerce;
- realizzazione del sito web;
- design del sito;
- predisposizione del sito in ottica UX;
- creazione del carrello virtuale;
- predisposizione del catalogo dei prodotti;
- creazione delle schede prodotto ottimizzate in ottica SEO con foto, prezzi, descrizioni;
- gestione del rapporto con l’hosting provider, con l’avvio del servizio e i successivi rinnovi;
- impostazione delle modalità di pagamento dei prodotti;
- predisposizione delle attività di assistenza clienti automatiche sul sito;
- attivazione del servizio automatico di risposte via mail;
- predisposizione dell’invio automatico di ricevute elettroniche;
- impostazione degli strumenti di analisi del sito e-commerce;
- collaudo;
- backup;
- aggiornamento periodico e installazione dei plugin aggiuntivi;
- aggiunta di pagine;
- caricamento e ottimizzazione degli articoli sul blog.
Alcune di queste attività, in realtà, dovrebbero essere inserire in un contratto di gestione del sito, differente dal contratto di sviluppo.

Caratteristiche del sito
Nel contratto di sviluppo del sito ecommerce possono essere anche stabilite le qualità del sito web, ossia gli aspetti tecnici che dovrebbe possedere per garantire un ottimo risultato al cliente. Questi sono:
- usabilità: si tratta delle caratteristiche che deve possedere il sito per essere user friendly;
- aderenza agli standard più recenti;
- manutenibilità: ovvero le modalità con cui il cliente può operare sul sito in maniera autonoma;
- efficienza e affidabilità: vanno stabiliti gli standard e i protocolli di sicurezza. Inoltre occorre prevedere la capacità dei canali di connessione e la velocità del sito;
- statistiche sugli accessi al sito;
- adattabilità del sito: il sito deve adattarsi ai diversi dispositivi e poter essere fruito anche da visitatori internazionali
- accessibilità: con le nuove norme sull’accessibilità in vigore dal 2025, è necessario che i siti ecommerce siano progettati come accessibili, cioè utilizzabili anche da coloro che hanno disabilità.
Obblighi delle parti
La prima cosa da chiarire nel contratto è che il fornitore non ha responsabilità sulla buona riuscita del business. Il webmaster, infatti, deve garantire solo il corretto funzionamento del sito.
Tra le parti deve esserci collaborazione sulla fornitura del materiale da inserire nelle pagine (testi, immagini, loghi, creatività, recensioni dei clienti). Il materiale fornito deve essere originale e/o in regola con le norme sul copyright. A tal proposito possono essere utili i materiali forniti con le licenze creative commons. Inoltre, il materiale da pubblicare non deve violare i diritti di copyright altrui, il che può portare a gravi conseguenze.
Va stabilito il numero di modifiche che possono essere richieste in corso d’opera e che ulteriori richieste dovranno essere pagate a parte.
Proprietà intellettuale
Il materiale pubblicato sul sito appartiene al cliente, così come il sito stesso e la struttura realizzata.
Il cliente può ottenere dal fornitore i diritti patrimoniali della struttura del sito o anche la sola visualizzazione.
Servizi accessori
Nel contratto di sviluppo del sito ecommerce è possibile prevedere anche servizi accessori, quali le ads o le campagne a pagamento su Google. In questi casi va precisato che le spese extra spettano al cliente.
Contratto sviluppo sito ecommerce e GDPR
Il lavoro dello sviluppatore è quello di fornire un sito perfettamente funzionante e a norma. Ciò significa che oltre agli aspetti tecnici, lo sviluppatore dovrà consegnare un sito GDPR compliant, in cui siano presenti: l’informativa privacy estesa; il cookie banner; il form dei contatti; la cookie policy; i dati di contatto del titolare del sito; le pagine di check-out.
Dunque, è importante stabilire chi dovrà occuparsi della documentazione legale ecommerce, se lo sviluppatore o il proprietario del sito, e affidarsi a un avvocato esperto in GDPR e privacy per avere un sito ecommerce a norma.
In ogni caso, il cliente dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per l’impostazione del cookie banner e del footer.
Rivolgiti a Ecommerce Legale per il tuo contratto di sviluppo sito ecommerce
La redazione del contratto di sviluppo del sito ecommerce è fondamentale per il successo di un business online. Basta una clausola fuori posto o incompleta per sollevare questioni legali e danneggiare definitivamente il committente. Oppure è sufficiente che manchi la clausola sull’oscuramento del sito ecommerce per mancato pagamento per mettere nei guai lo sviluppatore e condannarlo a risarcire il committente.
Per questi motivi è sempre meglio evitare il copia incolla del contratto di realizzazione del sito o i fac-simile disponibili su Internet e rivolgersi a un avvocato specializzato che crei un contratto ad hoc.
Un contratto di sviluppo del sito web personalizzato tutela entrambe le parti e tiene conto delle necessità dei contraenti.
Fissa ora la tua call e contatta gli avvocati di Ecommerce Legale per una consulenza: solo con la supervisione di uno studio legale esperto in commercio elettronico potrai partire alla grande con il tuo business digitale.
Floriana Capone
L’Avvocato dell’Ecommerce






















