normativa ecommerce: l'avvocato dell'ecommerce spiega come avere un ecommerce a norma

Normativa e-commerce 2025: la guida completa per un ecommerce a norma

La normativa e-commerce 2025 prevede determinati adempimenti legali per avviare un e-commerce a norma. Tra questi vi sono gli adempimenti burocratici, le informazioni obbligatorie relative ad alcuni aspetti della vendita online e il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali. Inoltre, con l’introduzione della normativa Omnibus, sono state stabilite norme più rigide sulla presentazione dei prezzi e degli sconti online. Altra novità sostanziale da considerare è l’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale che detta nuove regole sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Gli sviluppatori e coloro che intendono integrare sistemi di AI all’interno dei siti ecommerce dovranno rispettare il nuovo regolamento per non incorrere in sanzioni.

Non rispettando questi obblighi si corre il rischio di ricevere sanzioni molto salate, di compromettere la reputazione e di veder insorgere controversie legali. Considerando anche che il legislatore ha rivisto in maniera sostanziale le sanzioni per pratiche commerciali scorrette, per aumentare le forme di tutela nei confronti dei consumatori.

Tra le novità normative per ecommerce del 2025 rientra anche il Regolamento GPSR sulla sicurezza dei prodotti che richiede alcuni adempimenti di informazione circa la sicurezza dei prodotti in capo a coloro che producono, importano o rivendono prodotti.

Con questa guida legale ecommerce, cercheremo di fare chiarezza sui principali adempimenti legali per il tuo negozio online, affinché questo sia un Ecommerce Legale.

| Normativa e-commerce 2025: l’iter per avviare l’attività

La definizione di commercio elettronico è transazione di beni e servizi tramite l’uso di Internet.

Il termine e-commerce, quindi, comprende: 

  • la commercializzazione di beni e servizi, 
  • la distribuzione di contenuti digitali online, 
  • le transazioni finanziarie e di borsa per via elettronica. 

Lo scambio avviene tramite reti telematiche, tra professionista e consumatore (e-commerce B2C), oppure tra professionisti (e-commerce B2B).

L’iter burocratico per l’apertura di un negozio online richiede una partita iva e l’iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Attraverso la Comunicazione Unica è possibile abbreviare i tempi e sbrigare tutte le pratiche necessarie contemporaneamente:

  • inviare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);
  • aprire la posizione INAIL;
  • iscrivere all’INPS i dipendenti e i lavoratori esterni;
  • attivare la partita IVA:
  • iscriversi al Registro delle Imprese.

Ci sono poi altri adempimenti necessari a seconda della tipologia di prodotto/servizio venduto.

Ma cerchiamo di capire come si gestisce un e-commerce dal punto di vista fiscale. 

| Normativa e-commerce 2025: la gestione fiscale dell’e-commerce

La gestione fiscale dell’e-commerce è complessa. Per questo ci si deve rivolgere ai professionisti del settore, per evitare di commettere errori. 

Tuttavia, per capire i principali adempimenti fiscali dell’e-commerce, è necessario prima fare una distinzione tra:

  • e-commerce diretto e
  • e-commerce indiretto.

Nella prima categoria rientrano gli store online che vendono beni digitali, immateriali, venduti e consegnati per via telematica.

Alla seconda categoria, invece, appartengono i siti e-commerce che vendono prodotti fisici, in cui la vendita avviene online, la consegna attraverso i canali tradizionali.

Un’altra distinzione fondamentale è tra e-commerce B2C e B2B, in cui l’IVA viene applicata in maniera differente. 

Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda la territorialità: a seconda del mercato di riferimento (interno, intra-comunitario, extra UE) l’IVA viene gestita con regole diverse. 

In Europa, ad esempio, le regole dell’iva, in vigore dal 2021, impongono che, quando si fa vendita B2C verso un Paese europeo diverso da quello del venditore, se si superano i 10k di fatturato totale per le vendite all’estero, si deve versare l’IVA in ogni Paese di destinazione. Leggi questo articolo per approfondire l’argomento IVA.

Come vedi, gestire un e-commerce dal punto di vista fiscale non è mica facile. 

Ma anche gli aspetti legali non sono da meno.

| Normativa e-commerce 2025: L’identità del venditore

Per rispettare la normativa e-commerce, è necessario fornire delle informazioni generali che permettano di conoscere l’identità e i dati del venditore. 

Quali:

  • il nome, la denominazione o la ragione sociale
  • il domicilio o la sede legale;
  • i recapiti quali un indirizzo email e numero di telefono (cui indirizzare anche reclami) e per le società l’indirizzo pec;
  • il numero REA o di iscrizione al registro delle imprese;
  • la partita IVA;
  • il capitale sociale versato (per es. per le s.r.l. o le S.P.A.); 
  • se in liquidazione o con unico socio (per es. per le s.r.l. o le S.P.A.).

A queste, che valgono per tutti gli ecommerce, si aggiungono quelle previste dalle norme speciali relative a determinati settori: pensiamo agli ecommerce di farmacia che devono rendere fruibile l’informazione sull’ordine professionale di appartenenza.

Queste informazioni andrebbero messe nel footer del sito web, che di solito è una sezione visibile in ogni pagina del sito, quindi la più idonea a contenere informazioni che devono essere sempre facilmente reperibili. 

ATTENZIONE: Se queste informazioni non vengono fornite, si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro!

Normativa e-commerce 2025: Termini e Condizioni di Vendita

I Termini e le Condizioni Generali di Vendita sono l’accordo giuridicamente vincolante tra il venditore e l’acquirente del suo sito e-commerce.

Queste devono contenere alcune informazioni obbligatorie, che devono essere fornite in maniera chiara, comprensibile ed inequivocabile. Devono essere accessibili all’utente già prima dell’inoltro dell’ordine. Poi, devono essere aggiornate e deve esserne consentita la memorizzazione e la riproduzione.  

Le informazioni obbligatorie riguardano: 

  1. il processo tecnico da seguire per la conclusione del contratto; 
  2. il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; 
  3. i mezzi messi a disposizione dell’utente per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati, prima di inoltrare l’ordine
  4. gli eventuali codici di condotta cui si aderisce e come accedervi;
  5. le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano; 
  6. il link agli strumenti scelti per la composizione delle controversie (se non si è aderito ad un organismo specifico, occorre inserire il link alla piattaforma europea per la risoluzione delle controversie (ODR).

Per gli ecommerce che si rivolgono ai consumatori (B2C), ci sono altre informazioni obbligatorie imposte dall’art. 49 del Codice del Consumo.

Quali: 

  1. prezzi e tariffe dei beni e servizi, comprensivi di imposte; 
  2. le spese di spedizione, consegna e ogni altro costo aggiuntivo (occhio a non confondere “spedizione” con “consegna”, due concetti diversi);
  3. le modalità di pagamento, di consegna (ed eventuali limitazioni), il termine (30 giorni, o meno) entro il quale ci si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi, il trattamento dei reclami;
  4. informazioni relative al diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto
  5. un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, che ha subito anche modifiche normative a partire dal 1° gennaio 2022.

Da valutare, poi, l’inserimento della checkbox sull’accettazione delle “Condizioni Generali di vendita” o “Termini e Condizioni” nella procedura di conclusione dell’ordine, insieme col pulsanteACQUISTA”, “CONFERMA ORDINE” od altri assimilabili, che facciano intendere chiaramente che da quel momento in poi l’utente si impegna al pagamento dell’ordine.

| Normativa e-commerce 2025: Abolizione della piattaforma ODR

Tra le novità del 2025, c’è anche l’abolizione della piattaforma ODR da marzo 2025. Prima era obbligatorio per gli ecommerce inserire nei termini e condizioni il riferimento alla piattaforma e il link per accedervi. Il 31.12.2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea il Regolamento (UE) 2024/3228 del Parlamento e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che abroga il Regolamento (UE) 524/2013 e modifica i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda la dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie on-line (ODR). Le disposizioni sono entrate in vigore il 19 gennaio 2025 e a partire dal 20 marzo 2025 non sarà più possibile presentare reclami sulla piattaforma.

Normativa e-commerce 2025: Pubblicità e Newsletter

Anche per le pubblicità, le newsletter e le altre comunicazioni commerciali la normativa e-commerce impone degli obblighi.

Le comunicazioni commerciali devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare: 

  1. che si tratta di pubblicità o newsletter (nel footer dalla mail ad esempio)
  2. da chi proviene la comunicazione commerciale; 
  3. che si tratta di un’offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso
  4. che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione;
  5. il link per l’opt-out, ovvero per richiedere di non ricevere più le comunicazioni commerciali (come per la newsletter).

Ricordo, poi, che prima di inviare messaggi pubblicitari, è necessario che sia stato raccolto il consenso da parte dei destinatari e che il merchant è obbligato a conservare la prova di tale consenso.  In ogni caso, c’è la possibilità di inviare email senza consenso con il soft-spam, ma solamente rispettando le norma GDPR per ecommerce.

Nell’attività promozionale, bisogna sempre prestare attenzione agli aspetti legali, per non rischiare di commettere pratiche commerciali scorrette.

Normativa e-commerce 2025: La scheda prodotto

Anche la scheda prodotto deve rispettare alcuni obblighi informativi per essere a norma.

Deve indicare:

  • il prezzo e le condizioni di vendita, in modo che l’utente comprenda bene cosa si accinge a comprare;
  • per lo sconto: con l’entrata in vigore della direttiva Omnibus sono cambiate le norme sugli sconti online. Se prima bisognava far riferimento al prezzo indicato sul listino per calcolare lo sconto, ora non è più così. Nella scheda prodotto va indicato il prezzo precedente, inteso come il prezzo più basso applicato negli ultimi trenta giorni. La scheda prodotto, poi, deve contenere la tipologia di sconto applicato e il prezzo finale scontato (la dicitura corretta da inserire nella scheda prodotto è da-a);
  • la dicitura “IVA INCLUSA”;
  • le caratteristiche principali del prodotto (ad es. per l’abbigliamento, bisogna indicare la composizione le taglie; per la tecnologia, bisogna indicare il modello);
  • la disponibilità o meno del prodotto.

Normativa e-commerce 2025: La mail di conferma dell’ordine

La normativa e-commerce prevede che, senza ritardo, il venditore fornisca una ricevuta dell’ordine. Questo avviene con la mail di conferma dell’ordine. 

In questa mail devono essere forniti determinati datiinformazioni. 

Quali:

  1. il riepilogo dell’ordine: prodotti/servizi acquistati; prezzo comprensivo di imposte; spese di spedizione o altri costi aggiuntivi (es. contrassegno); mezzo di pagamento utilizzato
  2. se riconosciuto il diritto di recesso, bisogna ricordare il riconoscimento e le modalità del suo esercizio; 
  3. testo delle condizioni di vendita; 

Le condizioni di vendita in vigore al momento dell’ordine devono essere inviate su supporto durevole, anche come allegato alla mail di conferma. Non può essere allegato il link delle condizioni, dal momento che non è considerato un supporto durevole ed è modificabile dal venditore. 

Normativa e-commerce 2025: Informativa Privacy e Cookie

Anche rispetto alla Privacy ed all’utilizzo di Cookie, ci sono delle informazioni che le norme impongono agli e-commerce.

Privacy Policy per ecommerce: Il Contenuto

Con la Privacy Policy si devono fornire determinate informazioni stabilite dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679 o “GDPR”).

Il titolare del trattamento dei dati deve fornire, con la Privacy Policy dell’ecommerce, un documento con cui informa l’utente della tipologia di dati personali raccolti e delle finalitàmodalità di trattamento di questi dati. 

Per assicurare la trasparenza e la correttezza dei trattamenti, l’informativa deve essere chiara, facilmente accessibile e comprensibile per gli utenti. Essa, poi, deve essere aggiornata

La Privacy Policy, per essere valida, deve contenere delle informazioni obbligatorie (articoli 13 e 14 del “GDPR”), tra le quali ricordiamo: 

  • l’identità del titolare del trattamento; 
  • la categoria dei dati personali raccolti, le modalità e le finalità del trattamento (ad esempio marketing, fini statistici etc.); 
  • la base giuridica del trattamento;
  • terzi fornitori ai quali saranno comunicati i dati; 
  • i diritti degli utenti (accesso, rettifica, cancellazione, o il diritto ad opporsi al trattamento dei propri dati personali).

Cookie Policy per ecommerce: Il Contenuto

La cookie policy per ecommerce deve informare l’utente su quali cookie il sito ecommerce utilizza.

I cookie sono dei piccoli file che vengono scaricati dagli utenti, in maniera inconsapevole, per diverse finalità. 

Esistono due tipi di cookie: quelli “tecnici” o “di profilazione”.  I primi servono ad ottimizzare l’utilizzo del sito web, i secondi a tracciare la navigazione dell’utente per profilare i suoi gusti, abitudini, click e like!

Poi ci sono i cookie “di prima parte”, impostati dal sito web che li utilizza; e i cookie “ di terze parti”, impostati da un sito web diverso (con link a questi per es.). 

Per l’utilizzo dei cookie, la Direttiva ePrivacy (Direttiva 2002/58/CE o anche detta ‘Cookie Law) pone in capo all’e-commerce di fornire alcune informazioni da inserire nella Cookie Policy o “Informativa Cookie”. 

Quando si utilizzano cookie “di profilazione”, è necessario acquisire il consenso informato da parte dell’utente, attraverso l’utilizzo del cookie banner , che deve specificare che il sito utilizza cookie di profilazione, eventualmente anche di “terze parti”. Leggi l’articolo per approfondire le novità sui cookie e sul cookie banner.

Normativa e-commerce 2025: Regolamento Sicurezza dei Prodotti GPSR

Si tratta del Regolamento 2023/988 (più comunemente conosciuto come “GPSR”) che affronta l’argomento della sicurezza generale dei prodotti. Le disposizioni contenute nel GPSR sono diventare obbligatorie a partire dal 13 dicembre 2024.

Gli obblighi derivanti dal Regolamento GPSR sono perlopiù di carattere informativo e riguardano la necessità che il venditore informi i propri consumatori sulla provenienza del prodotto, sulla sua sicurezza o meno, anche in relazione a rischi per la salute del consumatore e sugli altri dettagli sulla sicurezza dei prodotti messi in vendita online. 

Nello specifico, questo obiettivo può essere raggiunto integrando le informazioni contenute nelle schede prodotto, oltre che intervenendo sulla etichettatura, le avvertenze, gli imballaggi, le istruzioni d’uso dei prodotti. 

Gli obblighi di cui sopra si distinguono a seconda del ruolo che si assume nella commercializzazione del prodotto, a seconda che si assume il ruolo di fabbricanti, importatori oppure distributori. 

Cosa può fare per te Ecommerce Legale

Questi sono solo alcuni degli aspetti da conoscere, e come vedi sono già tanti.

Per evitare di incorrere in sanzioni, affidati ad un legale esperto in ecommerce che conosca le norme e che possa aiutarti.

Dedicati al business online. Alle questioni legali, ci pensano i legali. 

Noi ti possiamo aiutare a: 

  1. fare un check up completo del tuo e-commerce, per verificare che sia a norma e nel caso in cui non lo sia, metterti in sicurezza indicandoti le modifiche e le integrazioni necessarie;
  2. redigere i documenti legali per il tuo ecommerce, come Termini e Condizioni generali di vendita, Privacy Policy e Cookie Policy per e-commerce;
  3. assisterti nei reclami dei tuoi clienti relativi a resi, prodotti difettosi, feedback negativi.

Utilizza la sezione CONTATTI per richiedere informazioni.

Floriana Capone

L’Avvocato dell’Ecommerce

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