
Dal primo luglio 2021 cambiano le regole inerenti alla gestione e al versamento dell’IVA sulle vendite online all’interno dell’Unione Europea.
Tale cambiamento coinvolge tutti gli e-commerce, a prescindere dal loro regime fiscale (quindi anche i Forfettari) o dalla nazione di appartenenza (valgono anche per i paesi Extra-UE).
Queste nuove regole fanno parte del c.d. “VAT e-commerce package”.
In cosa consistono le nuove regole IVA 2021 per e-commerce? Cosa fare per essere in regola con la normativa iva 2021 per e-commerce?
Vediamolo con questo articolo.
| Normativa IVA 2021 per e-commerce dal 1 luglio 2021: chi riguarda
Partiamo, innanzitutto, dall’identificare esattamente chi sono i soggetti coinvolti da questi cambiamenti: gli e-commerce che effettuano vendite di beni fisici B2C verso Paesi dell’Unione Europea diversi da quello in cui è stabilita l’azienda venditrice.
Per semplificare, si applicano alle aziende
- stabilite in un paese europeo (ad esempio l’Italia) che effettuano vendite a distanza verso consumatori stabiliti in un altro paese europeo (ad esempio l’Olanda);
- stabilite in un paese non europeo (ad esempio San Marino o il Regno Unito) che vendono a distanza verso consumatori stabiliti in un paese europeo (ad esempio l’Italia);
- che importano in Unione Europea prodotti di importo inferiore a € 150,00 euro.
Ciò che è importante sapere è che tali nuove regole riguardano anche le attività non soggette all’imposizione dell’IVA sulle vendite (come i Forfettari) o sottoposta a normative IVA o aliquote IVA particolari (come, ad esempio, quelle che vendono prodotti alimentari).
| Marketplace e l’IVA 2021 per e-commerce
Quando, però, l’attività di commercio elettronico è svolta tramite marketplace scatta un’eccezione a quanto detto poco sopra.
Lo dico sin da subito: tale eccezione riguarda particolari situazioni e non è destinata a tutti i soggetti che normalmente lavorano all’interno dell’Unione Europea.
La normativa stabilisce che in caso di vendite tramite marketplace (ad esempio Amazon) è il marketplace stesso che deve adempiere agli obblighi legati alla riscossione e comunicazione dei dati IVA in base ai diversi paesi.
Ciò deriva dal fatto che, secondo la norma, il marketplace funge da rivenditore verso il cliente finale, delineando quindi due vendite consecutive: una B2B dal venditore al Marketplace e l’altra B2C da quest’ultimo al consumatore.
Come già detto prima, però, questa esclusione non è valida per tutti, ma solo per chi:
- Importa in Unione Europea (ad esempio tramite Dropshipping) prodotti di valore inferiore a € 150,00;
- È stabilito al di fuori dell’Unione Europea (ad esempio in Albania, Regno Unito o San Marino) e vende prodotti in libera pratica, tramite il marketplace, in UE.
| Normativa europea IVA 2021 per gli e-commerce: perché questo cambio?
La finalità delle nuove norme in ambito IVA B2C per gli e-commerce europei è quella di semplificare il lavoro delle aziende e dare loro maggiore sicurezza e stabilità, in relazione al particolare funzionamento dell’IVA.
L’IVA, infatti, viene pagata realmente dal cliente finale (consumatore), mentre le aziende che intervengono lungo la catena di vendita riscuotono, a mano a mano, l’imposta per conto dello Stato, andando poi a versare la differenza tra l’IVA incassata dai clienti e quella pagata ai propri fornitori.
Facciamo un esempio.
Mettiamo che Pino sia il produttore di penne “Pdor”; Gino sia il proprietario di una cartoleria; e che Gigi sia il bambino che entra in negozio per acquistare una penna.
- Gino acquista da Pino una penna “Pdor” al prezzo di € 0,50 + IVA € 0,11 (il 22%), per un totale di € 0,61.
- Sempre Gino vende al bimbo Gigi una penna “Pdor” al prezzo complessivo di € 1,22 (€ 1,00 + € 0,22 di IVA).
- Quindi, Gino si troverà ad aver incassato da Gigi 22 centesimi di IVA e ad aver pagato 11 centesimi a Pino, il suo fornitore. Alla luce di ciò dovrà versare allo Stato € 0,11 di IVA (€ 0,22 – € 0,11), non rimettendoci nulla di tasca propria.
| Le vendite tra Stati diversi
Quando però le vendite vengono effettuate tra Stati diversi, l’IVA non viene applicata dai fornitori, in quanto deve essere regolarizzata nel paese di arrivo del bene direttamente alla dogana (cosa che però non può avvenire all’interno dello spazio europeo, al cui interno non esistono dogane) o direttamente dall’azienda che acquista.
L’IVA sulle vendite tra Aziende (B2B) può essere regolarizzata dall’azienda acquirente nel paese di destinazione, come detto sopra, tramite lo strumento dell’inversione contabile (o reverse charge).
I consumatori non possono regolarizzare l’IVA in alcun modo e per tale motivo le regole internazionali hanno stabilito che il soggetto venditore deve regolarizzare l’IVA sulle vendite direttamente nel paese di vendita, secondo le aliquote e le norme di quel paese, superate certe soglie di fatturato.
È proprio la variazione di queste soglie di fatturato, per creare una semplificazione a livello europeo, a generare i grossi cambiamenti nel ciclo di vendita tra stati europei differenti.

| Cosa cambia nelle vendite UE dal primo luglio 2021?
Ora passiamo alle nuove regole.
Il Decreto Legislativo n. 83 del 25 maggio 2021 introduce nel nostro Paese le nuove regole europee di cui parliamo, stabilendo che dal 1° luglio 2021 quando un’azienda vende beni fisici
- per un importo che supera € 10.000,00 di fatturato;
- a consumatori finali (B2C) in altri paesi UE;
deve:
- applicare l’IVA del paese di destinazione dei beni, direttamente al momento della vendita;
- versare l’IVA nel paese di destinazione dei beni stessi (come già avviene per i prodotti digitali).
Normalmente, per fare ciò, sarebbe obbligatorio aprire una filiale nel paese e/o nominare un rappresentante fiscale, per poi effettuare tutti i versamenti e le dichiarazioni per ogni singolo paese.
Ma la normativa vuole determinare una semplificazione delle operazioni ed ha quindi previsto l’OSS (One Stop Shop), un sistema che facilita la regolarizzazione dell’IVA nei vari paesi UE, senza dover aprire in questi le diverse posizioni fiscali.
Basterà quindi essere identificati in uno solo dei paesi UE (perché l’azienda è di quel paese o perché, essendo Extra-Ue, ha deciso di identificarsi in quel paese specifico) e sfruttare lo strumento dell’OSS per regolarizzare i rapporti con tutti gli altri paesi in cui sono state effettuate vendite B2C.

| Cosa cambia nelle vendite UE dal primo luglio 2021 per le importazioni?
Infine, cambiano le regole anche per le attività stabilite in Unione Europea che importano da paesi Extra-UE.
In particolare, oltre ai nuovi strumenti messi a disposizione dalle varie dogane Europee (e da quella Italiana in particolare) nel corso dell’ultimo anno, a partire dal 1° luglio 2021 viene abolita la franchigia (importo di non tassazione) sull’IVA, rendendo imponibile anche una vendita da pochi euro.
Resta, però, invariata la franchigia di € 150,00 per le imposte doganali.
Questo “duplice trattamento” genera un sistema un po’ complicato di gestione dell’IVA e delle comunicazioni doganali, che non sempre può essere assolto efficientemente dagli spedizionieri.
Anche in questo caso la normativa introduce una semplificazione, tramite l’istituzione dello IOSS (Import One Stop Shop), uno strumento nato appositamente per semplificare gestione, versamento e comunicazione dell’IVA sulle operazioni di importazione per valore inferiore ai 150 euro.
Ovviamente una stessa azienda può aderire sia all’OSS che allo IOSS che al MOSS (lo strumento già in essere, che facilita l’assolvimento dell’IVA nelle vendite B2C di beni digitali), in base ai prodotti che vende e al proprio modello di Business.
| Segui la live con me e l’Avvocato dell’Ecommerce
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