Farmacia online: la guida legale per aprire un ecommerce

Il mondo dell’ecommerce ha aperto le porte anche ad un settore, quello delle farmacie, capace di generare milioni di profitto. Dagli ultimi dati pubblicati durante l’evento “Netcomm Focus Digital Health&Pharma“, è emerso che in Italia, su circa 25 milioni di persone che fanno acquisti online, negli ultimi 12 mesi, 16,9 milioni di persone (+72%) hanno comprato un prodotto benessere e salute, definendo un mercato che oggi vale 1,2 miliardi (+87% rispetto al 2019).

Con questa guida legale voglio offrire un quadro per i farmacisti che vogliono aprire una farmacia online attraverso un ecommerce, descrivendo quali sono le autorizzazioni necessarie, gli adempimenti e gli obblighi informativi per aprire  un ecommerce di farmacia e vendere farmaci (e non solo) online.

Cominciamo!

| Farmacia online: quali farmaci si possono vendere attraverso l’ecommerce

In una farmacia online molto spesso si punta sulla cosmetica e sugli integratori, ma anche i farmaci possono contribuire al fatturato dell’ecommerce.

Tuttavia non è possibile vendere tutti i farmaci che normalmente vengono venduti da una farmacia fisica. Pertanto, cominciamo questa guida legale per aprire un ecommerce verificando quali sono farmaci che si possono vendere online.

Si possono vendere online:

  • i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (Sop) ed i farmaci da banco (Otc) presenti in un apposito elenco dell’Aifa;
  • farmaci veterinari – senza obbligo di prescrizione – ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché medicinali veterinari – senza obbligo di prescrizione – destinati ad essere utilizzati esclusivamente per piccoli animali da compagnia (“pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori” – art. 90 D.lgs. n. 193/2006);
  • medicinali omeopatici senza obbligo di prescrizione medica.

Quindi, non si possono vendere online:

  • tutti i farmaci con l’obbligo di prescrizione medica;
  • i farmaci veterinari (fatta eccezione di quelli senza obbligo di prescrizione, che si possono vendere);
  • le formule officinali (le norme permettono la vendita dei soli medicinali preparati industrialmente).

Farmacia online: chi può aprire un ecommerce

I farmaci elencati possono essere venduti online dalle farmacie o dalle parafarmacie (dagli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, D.L. 223/2006 conv. con mod. dalla L. 248/2006) che hanno già ottenuto licenza ed autorizzazione dal Ministero della Salute alla vendita online.

È vietata invece la vendita di farmaci ai distributori all’ingrosso di medicinali.

Ora vediamo come aprire una farmacia online proseguendo con questa guida legale per ecommerce definendo quali sono gli adempimenti legali necessari.

| Ecommerce di farmacia: quali adempimenti sono necessari

Per poter avviare un ecommerce di farmacia o parafarmacia, è necessario seguire una procedura che si articola in due fasi:

  • l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’autorità territorialmente competente a concederla (Agenzia di Tutela della Salute (‘ATS’) che opera sul territorio regionale in cui ha sede la farmacia/parafarmacia);
  • registrazione ed ottenimento del logo identificativo nazionale e di iscrizione della farmacia/parafarmacia da parte del Ministero della Salute.

Il rilascio dell’autorizzazione per ecommerce

Per aprire un ecommerce di farmacia online è necessario ottenere l’autorizzazione alla vendita online di farmaci. Questa autorizzazione si ottiene depositando un’apposita domanda con la quale vengono trasmesse all’ATS le seguenti informazioni:

  • denominazione, partita IVA, indirizzo completo del sito logistico della farmacia/esercizio commerciale, nonché il Codice identificativo univoco assegnato dal Ministero della Salute per la tracciabilità del farmaco, consultabile dal portale open data Ministero della Salute;
  • data presunta d’inizio dell’attività di vendita al pubblico dei medicinali online, che non potrà MAI essere anteriore all’acquisizione del logo identificativo (vedi punto successivo);
  • indirizzo del sito web e ogni informazione utile ad identificare il portale (ovvero dati del registrante e contatto amministrativo del sito);

Ogni cambiamento relativo alle informazioni già trasmesse, deve essere comunicato entro trenta giorni, a pena di decadenza dell’autorizzazione.

| Il rilascio del logo identificativo ed il collegamento ipertestuale all’elenco del Ministero

Ottenuta l’autorizzazione, il titolare deve richiedere al Ministero della Salute il rilascio del logo identificativo nazionale che presuppone la registrazione del proprio esercizio commerciale nell’elenco ministeriale dei siti web autorizzati alla vendita online.

Per richiedere il logo è necessario compilare il modulo online scaricabile dal sito del Ministero della Salute a questo link ed allegare i documenti richiesti.

Espletati i dovuti accertamenti, il Ministero provvederà a registrare il sito web nell’elenco apposito trasmettendo via pec un’unica copia digitale del logo con il collegamento ipertestuale alla pagina del Ministero della Salute contenente la lista delle farmacie e parafarmacie già autorizzate.

Questo logo deve essere deve essere chiaramente visibile nel footer, su ciascuna pagina dedicata alla vendita di medicinali, e non può essere in alcun modo ceduto a terzi. 

| Ecommerce farmacia: la vetrina dei farmaci senza ricetta

Il sito web poi deve rispettare alcune norme fondamentali.

Tra queste, oltre alla regola per la quale il logo deve essere ben visibile, vi sono anche quelle relative alla vetrina virtuale dedicata ai Sop o Otc che deve essere ben distinta da quella dedicata alla vendita di altri prodotti.

I medicinali senza ricetta possono essere rappresentati sul sito solo attraverso fotografie dell’imballaggio esterno o della sua confezione, senza inserire elementi di pubblicità.

Devono essere riprodotte integralmente: indicazioni, controindicazioni, precauzioni d’impiego ed effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo.

Per gli sconti: è obbligatorio che i prezzi dei farmaci senza ricetta siano uguali a quelli praticati all’interno della farmacia/parafarmacia fisica e non deve essere promosso uno sconto sul maggiore numero di confezioni acquistate. Ciò non vale per tutti gli altri prodotti.

È obbligatorio, poi, che vengano venduti medicinali che la farmacia abbia già acquistato con il proprio codice univoco: per esempio, se un pezzo non è presente in magazzino, non può essere delegata al grossista la consegna all’acquirente, ma la farmacia dovrà prima entrarne in possesso.

Ciò vale anche per le farmacie che detengono la licenza ad operare in qualità di distributore intermediario.

ATTENZIONE

È vietata la vendita di farmaci per il tramite di applicazioni o marketplace (es. ebay o Amazon).

La vendita, infatti, è ammessa solo attraverso i siti autorizzati, inseriti nell’elenco presso il Ministero della Salute. Vi assicuro che per la violazione di questa disposizione arrivano sanzioni salate!

| Farmacia online: gli obblighi informativi vigenti

Come per tutti gli ecommerce, anche per quelli delle farmacie ci sono delle informazioni che devono essere necessariamente rese in quanto previste a tutela del consumatore.

Le informazioni che devono essere fornite riguardano, a carattere non esaustivo: le caratteristiche principali di beni e servizi; l’indirizzo geografico del titolare (sede operativa); l’ordine dei farmacisti di appartenenza; clausole e condizioni applicate; modalità di pagamento; termine di consegna; condizioni, termini e modalità per esercitare il diritto di recesso, nonché il modulo per esercitare tale diritto; i dati dell’Autorità competente a rilasciare l’autorizzazione all’esercizio della farmacia.

Cosa può fare per te l’Avvocato dell’Ecommerce

Come vedi, i profili normativi da considerare per un ecommerce di farmacia al riparo da sanzioni e problemi legali sono tanti. 

Questo articolo ha uno scopo informativo: se vuoi aprire una farmacia online sarebbe meglio rivolgersi a dei professionisti che possano aiutarti nel tuo caso concreto, per evitare che tu incorra in sanzioni, spesso di ingenti importi.

Per questo motivo ho deciso di mettere a disposizione dei merchant il mio studio e la mia competenza, affinché questi possano dedicarsi al loro business, senza preoccuparsi delle questioni legali!

Non perdere tempo, lascia le questioni legali a chi ne è competente. 

Contattami per richiedere una consulenza personalizzata. 

Floriana Capone
L’Avvocato dell’Ecommerce
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