Ecommerce e contratti web: tutto quello che devi sapere

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L’ecommerce si rivolge spesso a soggetti esterni, come web agency, designer, marketers, agenzie di comunicazione, per i loro servizi web. Pensiamo alla realizzazione del sito ecommerce, la creazione della brand identity e del logo, marketing, campagne social o SEO, visibilità sui motori di ricerca e molti altri. 

Data l’importanza di questi servizi web per il successo di un ecommerce, è fondamentale che la loro fornitura sia regolata da un accordo, un contratto avente forza di legge.

Con questo articolo affronteremo gli aspetti più importanti di un contratto per la fornitura di servizi web e le clausole sulle quali un merchant deve porre attenzione. 

| Il modello di contratto web agency e servizi web 

Qual è il modello contrattuale per la fornitura di servizi web? 

In base alle caratteristiche ed alle esigenze delle parti contraenti, per la fornitura dei servizi web potremo avere: 

  1. un contratto di appalto – disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile – se l’esecuzione dell’opera (es. il sito ecommerce) o la prestazione dei servizi (es. web marketing) proviene da un fornitore con un’organizzazione di media o grande impresa;
  2. un contratto d’opera – disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile – se l’esecuzione dell’opera o la prestazione di servizi proviene da un professionista, con il suo prevalente lavoro, anche se aiutato da altri collaboratori, in un modello di piccola impresa.

La scelta tra una tipologia contrattuale e l’altra dipenderà essenzialmente dalle caratteristiche organizzative del fornitore.

Vediamo ora come può cambiare il contratto a seconda dell’oggetto.  

| L’oggetto del contratto: realizzazione d’opera o prestazione di servizi?

Tra gli elementi essenziali di un contratto, vi è l’oggetto, inteso come la prestazione che il fornitore si impegna a fornire al committente, in cambio di un prezzo.

Nei servizi web, l’oggetto del contratto potrà distinguersi in: 

  1. fornitura di opera: se è prevista la realizzazione di un’opera determinata; pensiamo alla realizzazione del sito web o alla creazione del logo dell’ecommerce. L’elemento caratterizzante è il risultato finale, l’opera, appunto, che dovrà essere realizzata entro un certo termine finale definito nel contratto. 
  2. prestazione di servizio: se invece il contratto prevede la prestazione di un servizio, di solito continuativo nel tempo e per una certa durata del rapporto; pensiamo alle attività di marketing che, per una buona riuscita delle campagne, devono essere continuative nel tempo. 

Ciò non toglie, però, che la prestazione possa anche essere occasionale.

In entrambi i casi è necessario definire bene l’oggetto del contratto, per ottenere il risultato desiderato ed evitare questioni legali. 

Facciamo un esempio: nel caso di realizzazione del sito web per l’ecommerce, è fondamentale definire le caratteristiche e le funzionalità che il sito deve avere e garantire, stabilendo specifici parametri tecnici di hardware e software per la funzionalità dell’ecommerce, come la tipologia o l’ubicazione del server che ospiterà il sito o il CMS più idoneo.

| Le parti del contratto

Altro elemento essenziale del contratto è ovviamente quello delle parti contraenti.

Nel contratto con una web agency le parti sono, da un lato, l’agenzia o il professionista singolo, dall’altro, il committente. 

Però, se è previsto nel contratto, l’agenzia o il professionista possono avvalersi di un soggetto estraneo, con un accordo di subappalto o di subfornitura. 

Può anche essere previsto che il fornitore si avvalga della collaborazione di uno specifico professionista dell’agenzia web. Spesso, infatti, si decide di instaurare un rapporto duraturo con la web agency, proprio perché tra il committente ed il professionista incaricato si è creato un rapporto di reciproca conoscenza, di fiducia o di feeling

Ecco la clausola di salvaguardia: il diritto  di recesso del committente da esercitare se il professionista, per qualsiasi motivo, smetta di dedicarsi al proprio ecommerce. Specificando, però, che il contratto è stato stipulato proprio in virtù di questa circostanza. 

| Le clausole su cui porre attenzione

A proposito di clausole di salvaguardia, indico qui di seguito alcune delle clausole di un contratto con una web agency o altri professionisti sulle quali è importante porre una certa attenzione. 

| La proprietà dell’opera

 Spesso i merchant danno per scontato che il progetto commissionato – pensiamo al sito ecommerce – diventi in automatico di proprietà del committente e che questo, dunque, sia il solo a poterlo sfruttare economicamente.

È meglio specificarlo per evitare rischi legali, con una clausola specifica che indichi che: 

  • accettata l’opera eseguita, questa passa nella proprietà esclusiva del committente; 
  • è riservato esclusivamente al committente ogni diritto di utilizzo e di sfruttamento economico dell’opera. 

Nel caso di realizzazione di software, è bene che la clausola faccia espresso riferimento ai codici sorgenti.

Come per tutto il contratto, è necessario che questa clausola sia redatta chiaramente per evitare dubbi interpretativi  e rischi legali. 

ESEMPIO DI CLAUSOLA

 “Il committente sarà l’esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale dell’opera oggetto del presente contratto, anche con riferimento ad eventuali risultati derivanti o comunque connessi alla sua realizzazione, e sarà l’unico legittimato ad utilizzarla e sfruttarla economicamente”. 

| Accesso alla documentazione e alle chiavi del progetto

È altrettanto importante prevedere l’obbligo del fornitore di consegnare al committente, a sua semplice richiesta, tutta la documentazione tecnica dell’opera, incluse chiavi di accesso e codici sorgenti

Anche questo non è scontato. Se prima o dopo la realizzazione dell’opera viene meno il rapporto di fiducia, il merchant deve poter ottenere la documentazione tecnica e architetturale del prodotto sviluppato, per rivolgersi ad altri professionisti.

| La garanzia per difformità e vizi dell’opera

Sia nel contratto di appalto che in quello di fornitura di opera, sul fornitore incombe la garanzia per vizi e difformità dell’opera, se questa è stata realizzata in maniera difforme alle pattuizioni o alle regole tecniche.

Attenti a che non vi sia una clausola che esclude convenzionalmente questa garanzia.

In caso di appalto, il committente ha diritto alla eliminazione dei vizi, alla riduzione del prezzo o, se il difetto è tale da rendere inadatta l’opera al suo scopo, può richiedere la risoluzione del contratto. Questo, entro 2 anni dalla consegna, con denuncia del vizio entro 60 giorni dalla sua scoperta

Nel caso di contratto di fornitura d’opera, se il prestatore non si attiene alle condizioni stabilite nel contratto o non opera a regola d’arte, il committente può concedergli un termine affinché si conformi. Trascorso inutilmente questo termine, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. La garanzia qui si prescrive in 1 anno dalla consegna, con denuncia del vizio entro 8 giorni dalla sua scoperta.

In entrambi i casi, l’accettazione dell’opera libera il prestatore dall’obbligazione di garanzia, fatta eccezione per i vizi “occulti” (cioè non immediatamente riconoscibili) o dolosamente taciuti dall’appaltatore. Per tale motivo, prima di accettare l’opera, occorre verificarla attraverso un collaudo. 

| Clausola di limitazione della responsabilità 

È possibile inserire una clausola che limiti la responsabilità del committente nel caso in cui il fornitore violi norme, a sua insaputa, come quelle in materia di diritto d’autore. 

Pensiamo al caso in cui il professionista sia incaricato della raccolta delle immagini da utilizzare nelle campagne marketing, o debba realizzare il logo del vostro ecommerce, ed utilizzi immagini di proprietà di terzi. 

Un clausola di limitazione della vostra responsabilità può tutelarvi stabilendo la responsabilità del fornitore verso terzi per eventuali violazioni dei loro diritti di proprietà intellettuale.

ESEMPIO DI CLAUSOLA

“il fornitore garantisce la novità e l’originalità dell’opera, assumendosi ogni responsabilità in ordine al contenuto dei materiali da lui forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: testi, loghi, marchi, immagini, audiovisivi, documenti, grafici, progetti ecc)”

| Clausola penale: inadempimento o ritardo

La clausola penale è quella che preveda che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento (dopo un termine essenziale) da parte del fornitore, questo sia tenuto  al pagamento di una somma di danaro dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

| Clausola di segretezza

Altrettanto importante è la clausola di segretezza delle informazioni di carattere riservato, tecniche o commerciali, fornite dal committente alla web agency o altro professionista. 

Questa clausola vincola non solo il fornitore, ma anche i suoi collaboratori o terze parti che possono avere accesso alle informazioni riservate. Il fornitore dovrà impegnarsi in tal senso, vincolandosi a stipulare un analogo impegno di segretezza con eventuali terzi, da esso incaricati. La violazione di tale impegno di riservatezza determinerà una penale. 

E se le informazioni devono essere rese già prima della firma del contratto, è indispensabile la firma preventiva di un accordo di segretezza (“NDA”, “non-disclosure agreement”). 

| Le comunicazioni relative al contratto

Meglio precisare contrattualmente il mezzo e gli interlocutori addetti alle comunicazioni in merito al contratto. Preferite le comunicazioni via mail. 

| Le clausole vessatorie

Occhio alle clausole vessatorie. Quelle che “vessano” un contraente a beneficio dell’altro. Sono disciplinate dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

Tra le più frequenti, nei contratti redatti con modelli, ricordo le clausole che prevedono: 

    • limitazioni di responsabilità
    • recesso dal contratto; 
    • facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto; 
    • limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; 
    • tacita proroga o rinnovo del contratto;
    • deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria (es. foro elettivo quello del fornitore). 

Per la loro validità ed efficacia è necessaria la loro specifica e doppia approvazione e sottoscrizione.                     Occhio a quello che firmi!

| Cosa può fare per te l’Avvocato dell’Ecommerce

I modelli standard di contratti di web agency o i facsimile dei contratti web non ti tuteleranno come si deve. Anzi, non lo faranno per niente. 

Per il tuo ecommerce, affidati ad un legale esperto per stipulare i contratti con una web agency o un professionista che ti mettano al riparo da rischi legali, che ti permettano di ottenere quello che cerchi e soprattutto tutelino i tuoi interessi. 

Io ti posso aiutare a redigere l’accordo o anche solo a fornirti la mia assistenza nel caso in cui te ne sia sottoposto uno. Non perdere tempo, lascia le questioni legali a chi ne è competente. Usa il form dei contatti per richiedere una consulenza personalizzata o semplicemente per pormi delle domande. 

Floriana Capone
l’Avvocato dell’Ecommerce
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