Direttiva Omnibus

Tutela dei consumatori nell’ecommerce: cosa cambia con la Direttiva Omnibus

Dopo mesi di attesa, finalmente il 18 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26 attuativo della cosiddetta “Direttiva Omnibus”, la Direttiva (UE) 2019/2161 in materia di tutela dei consumatori

Il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2023 ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, quindi ad aprile 2023. Le nuove norme sugli sconti, invece, si applicano da luglio 2023.

L’e-commerce è uno dei settori più interessati dalla nuova normativa, che riguarda in particolare gli sconti online e gli annunci di riduzione di prezzo. Le norme introdotte, inoltre, vanno ad inasprire il regime sanzionatorio, portando il massimo edittale per le sanzioni da 5 a 10 milioni di euro.

Si amplia anche la lista delle pratiche commerciali scorrette, con l’introduzione del dual quality e del secondary ticketing.

Il decreto attuativo prevede anche una maggior tutela dei consumatori in fatto di recensioni online, con il divieto di recensioni false o non verificate

I principi portanti della Direttiva Omnibus, infatti, sono proprio la trasparenza nei confronti dei consumatori, il rafforzamento della tutela dei consumatori e la volontà di armonizzare le norme a livello europeo.

Vediamo quali sono le novità introdotte dalla Direttiva Omnibus e cosa cambia per gli e-commerce. 

| Le novità introdotte dal decreto di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 (Direttiva Omnibus) per la tutela dei consumatori

L’attuazione della Direttiva Omnibus ha un impatto importante sui siti di vendita online, che dovranno garantire maggiore trasparenza nell’informazione, in particolare per quanto riguarda gli annunci di sconto.

Il mancato adeguamento alle nuove norme sulla tutela dei consumatori implica pesanti sanzioni, calcolate a seconda della gravità della violazione.

La direttiva Omnibus è solo una delle azioni previste dall’Unione Europea per il New Deal for consumer, il nuovo diritto dei consumatori in Europa nato per innalzare la protezione dei consumatori e armonizzare le legislazioni nazionali in materia, soprattutto per quanto concerne l’utilizzo di tecnologie nuove e in continua evoluzione.

| Tutela dei consumatori negli annunci di sconti online

La principale novità introdotta dalla direttiva Omnibus per rafforzare la tutela dei consumatori riguarda gli sconti online

Già qualche mese fa, con la pubblicazione Decreto di recepimento della direttiva Omnibus, il tema delle scontistiche online era diventato primario. Ma ora, chi gestisce un e-commerce, dovrà fare molta attenzione a non mostrare prezzi gonfiati o pubblicizzare scontistiche false: gli annunci di riduzione di prezzo, infatti, dovranno riportare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alla riduzione del prezzo. Dunque, durante le vendite straordinarie, come i saldi, le vendite promozionali, il Black friday o il Cyber Monday, il merchant non potrà assolutamente gonfiare il prezzo iniziale per dare l’impressione che lo sconto sia cospicuo, ma sarà obbligato a esporre il prezzo minimo indicato nei 30 giorni antecedenti.

Questa norma andrà a integrare il Codice del Consumo, in cui verrà appositamente inserita con il titolo “Annunci di riduzione di prezzo”, articolo 17-bis.

Le disposizioni sugli annunci di sconti non riguardano gli e-commerce alimentari che commercializzano prodotti alimentari deperibili o prodotti agricoli. 

E se volessi fare una vendita sottocosto o lanciare un nuovo prodotto ad un prezzo più basso? In questi casi non è necessario preoccuparsi, perché le vendite sottocosto non sono interessate dalle nuove disposizioni, che non considerano nemmeno i prezzi di lancio come prezzi iniziali da cui partire per applicare lo sconto. 

| Rafforzamento del regime sanzionatorio nella Direttiva Omnibus

Chi gestisce un e-commerce deve assolutamente essere cosciente dei rischi che corre non adeguandosi alla nuova normativa. Con il decreto attuativo, infatti, vengono inasprite le sanzioni erogabili dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in diversi casi:

  • si passa da 5 a 10 milioni di Euro in caso di pratiche commerciali scorrette, per il mancato rispetto dei provvedimenti d’urgenza (inibizione, rimozione degli effetti, mancato rispetto degli impegni assunti);
  • la sanzione massima erogabile dall’Autorità Garante nei confronti degli operatori transfrontalieri in caso di sanzioni può raggiungere il 4% del fatturato annuo, o 2.000.000 di euro qualora non sia possibile conoscere il fatturato dell’azienda;
  • con la Direttiva Omnibus l’inserimento di clausole vessatorie per i consumatori non è più sanzionato solo con la nullità delle clausole, ma si rischia anche la stessa sanzione prevista per le pratiche commerciali scorrette.

Le sanzioni verranno comminate tenendo in considerazione criteri come la natura, la gravità, l’entità e la durata della violazione. Nel computo, inoltre, verranno valutate anche le azioni dell’azienda per porre rimedio al danno o sminuire gli effetti sul consumatore leso.

| Ampliamento delle pratiche commerciali ingannevoli

Il legislatore ha anche ampliato la lista delle pratiche commerciali considerate ingannevoli per aumentare gli ambiti di tutela dei consumatori, includendo, in particolare, la tipologia relativa alla cosiddetta dual quality: è considerato ingannevole promuovere in uno Stato membro UE un bene significativamente diverso per composizione o caratteristiche come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri.

In caso di pratiche commerciali scorrette, al consumatore viene anche riconosciuta la facoltà di rivolgersi al giudice ordinario per richiedere un eventuale risarcimento del danno subito, uno sconto o la risoluzione del contratto.

Nella black list delle pratiche ingannevoli vengono anche inserite altre pratiche considerate comunque ingannevoli, ossia:

  • non indicare in modo chiaro gli annunci pubblicitari a pagamento nei risultati sui motori di ricerca;
  • il secondary ticketing, ovvero la rivendita di biglietti per eventi ottenuti tramite l’utilizzo illecito delle tecnologie automatizzate (bot), che consentono di acquistare un numero superiore di biglietti a quello consentito.

Divieto di recensioni false

Tra le pratiche commerciali considerate comunque ingannevoli, la Direttiva Omnibus include anche l’utilizzo di recensioni false o non verificate

Chiaramente, questo aspetto rappresenta una criticità pesante soprattutto per quegli e-commerce che hanno puntato su recensioni fasulle per la crescita della propria brand awareness online.

Per evitare le sanzioni previste (non dimenticare che possono arrivare a 4 milioni di euro), è necessario illustrare le procedure adottate per garantire che le recensioni siano veritiere e provengano da consumatori reali, che hanno comprato o utilizzato il prodotto.

Dunque, in linea con la Direttiva Omnibus, bisognerebbe:

“precisare quali sono le modalità di svolgimento delle verifiche e fornire ai consumatori informazioni chiare sul modo in cui sono elaborate le recensioni”.

Come adeguare un sito e-commerce alla Direttiva Omnibus

Con l’attuazione della Direttiva Omnibus si ha una vera e propria rivoluzione per i siti e-commerce che dovranno adeguarsi ad una normativa sempre più orientata alla tutela del consumatore.

Se l’adeguamento può apparire complesso, in realtà, costituisce un grande vantaggio per i merchant: i siti e-commerce in regola con le disposizioni della Direttiva Omnibus acquisteranno maggiore credibilità agli occhi del consumatore e la fiducia, si sa, è un valore aggiunto nella vendita online.

Contattaci per adeguare il tuo ecommerce alle disposizioni della Direttiva Omnibus e sfrutta la normativa a tuo vantaggio per aumentare la fiducia dei tuoi clienti. 

Floriana Capone

L’Avvocato dell’Ecommerce
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