
Se hai un ecommerce B2B devi sapere che i Termini e Condizioni ecommerce B2B sono molto diversi da quelli di un ecommerce classico B2C che si rivolge ai consumatori.
Per il B2B vigono norme diverse. Non si applica il Codice del Consumo, e di conseguenza non si applica il diritto di recesso, la garanzia legale di conformità e le altre norme a tutela dei consumatori.
Molti scelgono Termini e Condizioni per ecommerce gratis, o facsimile di Termini e Condizioni o li copiano da altri ecommerce, rischiando così di applicare la normativa errata.
Vediamo a cosa devi prestare attenzione nei Termini e Condizioni ecommerce B2B, per tutelare il tuo business online.
Indice
| Termini e Condizioni ecommerce B2B: come riconoscere il cliente Business
L’ecommerce B2B (business to business) si distingue dall’ecommerce B2C (business to consumer) perché nel B2B l’acquirente è un altro professionista.
Nel B2C l’acquirente è un consumatore, che acquista per scopi estranei all’attività lavorativa svolta.
Il professionista è invece la persona fisica o giuridica che acquista nell’esercizio della sua professione. È il cliente “business”, lo riconosci anche quando, inviando un ordine, richiede la fattura o indica la partita iva.
| Ecommerce B2B: la normativa ecommerce
Nell’ecommerce B2B si applica il codice civile e tutta la normativa ecommerce, anche relativa al trattamento dei dati personali (GDPR).
Nel B2B non si applica il Codice del Consumo, norme a tutela dei consumatori che impongono ulteriori obblighi al venditore e una lista di clausole vessatorie (es. limitazione di responsabilità del venditore) che sono sempre nulle in favore del cliente.
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Vediamo i Termini e Condizioni per ecommerce B2B.
| Termini e Condizioni per ecommerce B2B: quando sono efficaci
Nel B2B c’è più libertà di scelta nel definire i Termini e Condizioni e le regole del tuo rapporto con l’acquirente-professionista.
Si applica il codice civile e tutta la normativa ecommerce, derogabile in parte. Possono essere inserite clausole che limitano le responsabilità del venditore, o che modificano durata e contenuto della garanzia, che scelgono un foro competente più favorevole.
I Termini e le Condizioni per un ecommerce B2B sono efficaci nei confronti dell’acquirente-professionista se questo:
- le ha conosciute;
- o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza.
I Termini e Condizioni dell’ecommerce devono essere messi a disposizione dell’acquirente, con link nel footer del sito web ad un pdf scaricabile, ed accettati nella fase di acquisto.
Non è necessario inviarli con la mail di conferma dell’ordine, come succede con i clienti consumatori.
I Termini e Condizioni per ecommerce devono essere redatti con linguaggio semplice, chiaro e trasparente.
| Termini e Condizioni per ecommerce B2B: a cosa prestare attenzione
Nel B2B non si applica il Codice del Consumo.
Quindi non si applicano tanti istituti previsti a tutela del consumatore e che spesso vengono erroneamente inseriti nei Termini e Condizioni di un ecommerce B2B.
Vediamo quali.
| 1. Termini e Condizioni ecommerce B2B: no Diritto di Recesso
Molte volte mi capita di vedere ecommerce B2B che riconoscono il diritto di recesso ai loro acquirenti.
Pratica da ecommerce diligente, certo. Ma è un passo falso dal punto di vista legale, perché il diritto di recesso non è obbligatorio nei confronti di professionisti.
[Leggi questo articolo per saperne di più sul diritto di recesso.]
| 2. Termini e Condizioni ecommerce B2B: la Garanzia Legale
Nella normativa ecommerce B2B non rientra la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo, che prevede un termine di prescrizione di 2 anni dalla consegna.
La garanzia dell’ecommerce B2B è la ‘garanzia per vizi’ prevista dal Codice Civile che prevede termini più stretti:
- denuncia del vizio entro 8 giorni dalla scoperta;
- prescrizione di 1 anno dalla consegna.
Si considera viziato il prodotto quando è inidoneo all’uso comune o all’uso promesso dal venditore o quando il suo valore è diminuito (es. manca un accessorio).
Quali rimedi ha a disposizione il cliente business?
- risoluzione del contratto (con restituzione prezzo/prodotto);
- riduzione del prezzo (con rimborso di parte del prezzo).
Per tutelare il venditore da richieste infondate, io consiglio di: richiedere al cliente di accettare il pacco con riserva dal corriere per verificare l’integrità del contenuto e richiedere fotografie o video per assicurarsi che si tratta di vizi reali o derivanti da un cattivo uso del prodotto.
[Approfondisci leggendo la Guida legale completa sulla garanzia del venditore]
| 3. Termini e Condizioni ecommerce B2B: il Diritto di Regresso
Secondo il Codice del Consumo, il venditore finale è responsabile, nei confronti del consumatore, dei vizi dei prodotti da lui venduti, anche quando il vizio dipende dal fornitore o produttore. Qualsiasi patto contrario è nullo.
Con il diritto di regresso, il venditore finale può rifarsi sul fornitore o il produttore per chiedergli la restituzione di quanto pagato al suo cliente per il prodotto viziato.
Ciò vale anche nelle vendite tramite piattaforme o marketplace, in cui è il marketplace il responsabile della garanzia per i difetti di conformità.
Nei Termini e Condizioni di un ecommerce B2B il diritto di regresso può essere escluso. Cioè le parti, venditore e rivenditore, possono accordarsi per escludere che il venditore finale si possa rifare sul fornitore,
| 4. Termini e Condizioni ecommerce B2B: le Clausole Vessatorie
Le clausole vessatorie sono clausole a cui bisogna prestare attenzione. Sono clausole fisiologiche che però possono creare squilibri tra le parti: pensiamo al rinnovo automatico di un abbonamento o la limitazione di responsabilità per danni.
Le clausole vessatorie sono nulle nei confronti dei consumatori, a meno che non si siano state oggetto di una trattativa individuale, il che in un ecommerce non avviene mai. .
Cosa succede nel B2B?
Le clausole vessatorie sono efficaci se “specificatamente approvate per iscritto“.
È necessario cioè che siano approvate con un doppio click:
- il PRIMO di accettazione dei Termini;
- il SECONDO di accettazione delle clausole vessatorie.
| 5. Termini e Condizioni ecommerce B2B: il Foro competente
Nell’ecommerce B2B c’è più libertà nella scelta del Foro competente.
Può essere inserita una clausola che definisce competente il Tribunale del luogo in cui l’ecommerce ha sede, in caso di controversie.
| Cosa può fare per te l’Avvocato dell’Ecommerce
Come hai visto, le norme da conoscere sono molte.
Non improvvisare, affidati ad un legale esperto per una redazione personalizzata dei documenti legali del tuo ecommerce.
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