Ecommerce e normativa RAEE: la guida completa

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Gli ecommerce di apparecchiature elettriche o elettroniche (TV, elettrodomestici, cellulari, stampanti, frullatori, pc, lampade ecc.) devono rispettare alcuni adempimenti normativi in materia di smaltimento di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche giunte a fine vita (i RAEE).

I RAEE sono rifiuti altamente inquinanti, motivo per cui la normativa italiana impone anche agli ecommerce distributori di tali apparecchiature alcuni obblighi di legge riguardanti il ritiro gratuito 1:1 e l’informativa ai consumatori

Con questo articolo vedremo quali sono gli obblighi per gli ecommerce previsti dalla normativa RAEE.

Ecommerce e normativa RAEE: le norme

Per evitare la dispersione di sostanze tossiche e inquinanti e incentivare il riciclo dei RAEE, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva n. 2012/19/EU, recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 49/2014. A queste norme si affianca il Decreto ministeriale n. 65/2010. 

Tali norme stabiliscono alcuni obblighi in capo ai produttori e ai distributori – anche ecommerce – di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), come quello del ritiro gratuito 1:1 del RAEE, ovvero del ritiro dell’apparecchiatura giunta a fine vita, a fronte dell’acquisto di un’apparecchiatura nuova dalla stessa funzione. 

Questi obblighi devono essere rispettati a pena di sanzioni pecuniarie e di nullità del contratto stipulato con i consumatori, con la restituzione del prezzo pagato da questi. 

Ecommerce e normativa RAEE: quando si applica

La normativa sugli obblighi relativi allo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) si applica ai distributori di apparecchiature rientranti negli elenchi allegati al Decreto Legislativo n. 49/2014

Tali apparecchiature sono contraddistinte nella loro confezione dal simbolo del “cassonetto barrato”, che sta ad indicare l’obbligo di non smaltire tali apparecchiature con i rifiuti urbani.

Tra queste apparecchiature rientrano quelle che dipendono,  per  un  corretto  funzionamento,  da correnti elettriche, come: condizionatori, schermi, monitor, lampade, elettrodomestici, cellulari, rasoi elettrici, stampanti, giochi elettronici ecc. 

Tali obblighi si applicano anche agli ecommerce che hanno l’onere di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro,  con modalità chiare e di immediata  percezione. 

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Ecommerce e normativa RAEE: gli obblighi

Approfondiamo dunque quali sono gli adempimenti normativi in capo agli ecommerce in materia RAEE.

Il ritiro 1:1 del RAEE domestico per i consumatori

L’ecommerce di apparecchiature elettriche ed elettroniche (gli AEE) rientranti nelle categorie viste sopra e di uso domestico deve assicurare al consumatore il ritiro gratuito 1:1, ovvero il ritiro dell’apparecchiatura giunta a fine vita, a fronte dell’acquisto di un’apparecchiatura nuova ed equivalente nelle sue funzioni.

Il ritiro deve essere richiesto dall’acquirente al momento dell’acquisto, e può essere contestuale alla consegna o essere differito in un momento successivo, come nel caso in cui questo sia affidato a ditte specializzate.

Il ritiro è obbligatorio, però, quando sussistono le seguenti condizioni: 

  1. Equivalenza dei RAEE rispetto al prodotto acquistato: l’apparecchiatura giunta a fine vita deve aver assolto alla stessa funzione della nuova apparecchiatura acquistata (stessa classe merceologica); 
  2. Integrità dei RAEE da smaltire con tutte le parti essenziali; 
  3. Assenza di rischi di contaminazione e pulizia delle apparecchiature (i RAEE non devono essere contaminati o contenere del rifiuti diversi). 

In assenza di queste condizioni, il trasportatore può rifiutare il ritiro del RAEE e il consumatore dovrà consegnarli ai centri di raccolta RAEE (es. isole ecologiche comunali).

| Come organizzare il ritiro RAEE per ecommerce

Per adempiere a questo obbligo normativo, è possibile scegliere due strade diverse, a seconda della struttura organizzativa dell’ecommerce. 

L’ecommerce infatti può scegliere se operare con un approccio “fai da te”, che richiede una struttura capillare, organizzata e autorizzata alla raccolta e al trasporto del RAEE; oppure affidarsi ad una rete già organizzata, come i consorzi (es. Ecoped), composta da operatori già autorizzati. 

Infatti, il ritiro e il trasporto del RAEE in un luogo di raggruppamento (LdR) o in un deposito preliminare idoneo possono essere effettuati solo con automezzi propri autorizzati o di terzi autorizzati ed iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 3 bis.

La documentazione RAEE per ecommerce

Contestualmente al ritiro del RAEE, il trasportatore incaricato, dopo aver verificato che il prodotto nuovo sia equivalente a quello giunto a fine vita, e aver verificato l’integrità del RAEE, deve curare la compilazione della documentazione di trasporto, quale:

  1. lo schedario numerato progressivamente con l’indicazione del nominativo, dell’indirizzo del consumatore e del tipo di RAEE ritirato (modello di cui all’allegato 1, DM 65/2010);
  2. il documento di Trasporto (DTT) numerato e redatto in triplice copia: una per il cliente, una per l’archivio dell’ecommerce da allegare allo schedario, una per il luogo di raggruppamento del RAEE (modello di cui all’allegato 2, DM 65/2010). 

Questi documenti devono essere conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

| L’informativa RAEE

Altro obbligo per l’ecommerce è quello di rendere una chiara informativa RAEE con cui informare i consumatori della possibilità del ritiro gratuito del RAEE

Dunque nella struttura dell’ecommerce  è importante che: 

  1. il ritiro del RAEE sia inserito come opzione selezionabile in fase di aggiunta al carrello;
  2. nelle Condizioni Generali di Vendita ci sia un’apposita sezione dedicata al RAEE;
  3. nel footer dell’ecommerce sia inserita un apposito link alla sezione dedicata all’informativa RAEE

Questa informativa è condizione di validità del contratto stipulato con i consumatori: ciò significa che se l’informativa non è presente nel sito ecommerce, il contratto è nullo e il consumatore ha diritto di richiedere la restituzione dell’intera somma pagata.

Se l’ecommerce, poi, importa per primo le apparecchiature in Italia, fungendo anche da Produttore, avrà altri obblighi informativi stabiliti dall’art. 26 del D.Lgs 49/2014.

| Ecommerce e normativa RAEE: gli altri obblighi

In conformità alla normativa RAEE vigente il distributore deve dunque assicurare il ritiro 1:1 al consumatore e gestire la raccolta, il trasporto e il deposito preliminare nei luoghi idonei dei vecchi prodotti.

Tra gli altri obblighi in materia ricordiamo:

  • l’indicazione di un luogo di raggruppamento (LdR), interno o esterno all’organizzazione, quale deposito preliminare dei RAEE domestici ritirati (per un ecommerce che vende solo online è solitamente esterno);
  • l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 3 bis;
  • l’accreditamento presso il portale del Centro di Coordinamento (CDC) RAEE al fine di conferire i rifiuti AEE dai LdR ai Centri di Raccolta Comunali;
  • il deposito temporaneo dei RAEE ritirati nei luoghi di raggruppamento;
  • il monitoraggio e la gestione delle consegne dei RAEE ai Centri di Raccolta comunali o agli impianti autorizzati al trattamento; 
  • il rispetto dei quantitativi e dei tempi stabiliti dalla legge.

| Ecommerce e normativa RAEE: le sanzioni

Purtroppo non tutti gli ecommerce rispettano la normativa RAEE. Non adempiere agli obblighi che ne derivano, come nel caso del mancato rispetto dell’obbligo di informativa, può comportare sanzioni oltre che la nullità del contratto di vendita, con il conseguente diritto del consumatore ad ottenere  la restituzione della somma pagata.

Per ogni RAEE non ritirato, quando richiesto, per l’omessa tenuta della documentazione o per i Produttori che non forniscono una informativa conforme è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

| Cosa può fare per te l’Avvocato dell’Ecommerce

Questo mio contributo ha carattere informativo e non vuole sostituire in alcun modo una consulenza legale ad hoc specifica per ogni ecommerce. 

Tuttavia, puoi subito intuire come l’attività di vendita online richieda la conoscenza di una serie di norme che se non rispettate possono compromettere seriamente il tuo business online. 

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Floriana Capone
L’Avvocato dell’Ecommerce
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