ecommerce legale spiega cosa vuol dire uso illecito immagini altrui sui siti

Uso illecito di immagini altrui sui siti web tra tutele e diritti

Quali sono gli effetti dell’uso illecito di immagini altrui scaricate da Internet e pubblicate sui propri siti web senza consenso?

Immaginate di scattare una fotografia che immortala un vostro ricordo e decidete di condividerla sui Social network, ma vi accorgete che qualcun altro l’ha utilizzata su un proprio sito web senza alcuna autorizzazione da parte vostra.

Si possono utilizzare liberamente le foto trovate su Internet?

Quali sono le responsabilità e le implicazioni legali di una simile condotta in riferimento alla tutela del diritto d’autore e del diritto all’immagine?

Utilizzare immagini altrui può implicare anche la violazione della normativa sui dati personali e ledere la reputazione della persona ritratta?

Sulla base di questi interrogativi cerchiamo di capire innanzitutto quale linea di confine esiste tra una fotografia semplice e una fotografia artistica, qualificabile come opera d’arte, che possano essere condivise sul web.

Proseguiremo poi la nostra analisi sulle possibili conseguenze dell’uso illecito di immagini altrui su siti web, quali e-commerce, siti e blog aziendali, rispetto a:

  • diritto all’immagine,
  • diritto d’autore,
  • proprietà industriale,

sia lato autore che lato vittima della violazione, con un focus particolare sui “siti scam”, i cosiddetti siti “truffa”.

Sei stato vittima di un abuso della tua immagine? Come puoi tutelarti?

Hai utilizzato una fotografia scaricata da Internet per il tuo sito web senza chiedere alcuna autorizzazione e non sai come gestirla? Sai che tale condotta può essere considerata un reato?

Continua a leggere per saperne di più.

Cosa significa “uso illecito di immagini”?

L’espressione «uso illecito di immagini» significa utilizzare fotografie di terzi a scopi commerciali, pubblicitari, di marketing, senza consenso del proprietario dell’immagine, del titolare del diritto d’autore e/o del diritto all’immagine.

Pertanto l’utilizzo non autorizzato di una fotografia da parte di un soggetto terzo si configura come uno “sfruttamento abusivo” della stessa, generando così un illecito profitto economico per chi la usa, a meno che non venga pagato il dovuto compenso al proprietario della fotografia e/o a chi ne detiene i diritti.

La materia è disciplinata dall’articolo 10 del Codice civile e dagli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore, la cui tutela è applicabile di base ad immagini che ritraggono persone fisiche.

Tuttavia, secondo l’interpretazione giurisprudenziale effettuata caso per caso, la protezione del diritto d’autore viene estesa anche ad altre tipologie di immagini, come quelle rappresentanti luoghi, oggetti, opere d’arte.

Indubbiamente la facilità con cui nel quotidiano gli utenti del web possono diffondere in Internet immagini di terzi – tramite i diversi canali a disposizione, siti web, Social network – non implica automaticamente che queste siano di dominio pubblico e quindi liberamente utilizzabili (salvo concordato diversamente).

Pertanto l’utente non può appropriarsene e utilizzarle come meglio crede, in baffo al diritto d’autore e al diritto alla privacy, ma per gestirle in maniera legittima bisogna conoscere i risvolti da una pubblicazione illecita.

Di conseguenza, per ottenere il consenso e non incorrere in violazioni, prima di pubblicare una fotografia altrui sui propri siti web è bene:

  • verificare chi sia l’effettivo titolare dei diritti di sfruttamento di quella immagine, ossia chi abbia il diritto esclusivo di poterla modificare, copiare, pubblicare, diffondere online e commercializzarla (ad esempio per marketing, pubblicità);
  • provvedere ad indicare la fonte in caso di condivisione della fotografia sul web (come previsto nell’articolo 90 della Legge sul diritto d’autore).

Ma su quali fotografie prese da Internet si applica il diritto d’autore? Posso scaricare liberamente immagini da google? 

Proviamo a rispondere a queste domande.

La creatività del fotografo: quando un’immagine diventa arte?

Quando si parla di fotografie su Internet occorre fare molta attenzione ai criteri di applicazione del diritto d’autore in base alla tipologia di immagine utilizzata.

A tal fine, bisogna fare una specifica distinzione tra fotografie semplici e fotografie artistiche.

La linea di confine che si disegna tra “fotografia” e “opera fotografica” è spesso sottile e necessita di una valutazione e interpretazione di natura soggettiva, proprio perché non esistono parametri oggettivi che possano facilitare la distinzione tra semplice fotografia (quella a cui non si applica il diritto d’autore) e la fotografia artistica (che invece è considerata un’opera d’arte).

Ciò che fa la differenza è la capacità del fotografo e della relativa immagine di comunicare, emozionare e stimolare una riflessione nello spettatore, in risposta all’essenziale requisito della creatività, tipico di quelle immagini che sono il frutto dell’attività intellettuale del proprio autore.

Infatti, la tutela non è uguale per tutti i tipi di fotografia.

Fotografie artistiche (o “opere fotografiche”)

La fotografia è la “registrazione” di un momento, di una scena, di un oggetto. Tuttavia, quando questa registrazione è guidata da un intento artistico e creativo, può diventare un’effettiva espressione d’arte.

È in questo contesto che parliamo di “fotografia artistica” o “opera fotografica” che di fatto è oggetto della tutela del diritto d’autore.

Però i requisiti che definiscono il valore artistico di una fotografia, qualificandola come “opera d’arte”, tutelabile dal diritto autoriale, non si rifanno solo all’aspetto tecnico dell’immagine, ma anche ad altri elementi essenziali, quali:

  •  L’intenzionalità artistica e creativa dell’autore: L’autore non deve essere solo in grado di padroneggiare la tecnica fotografica, ma avere la capacità di andare oltre il semplice scatto fotografico di mera riproduzione della realtà, e quindi di interpretarla con un intento creativo, allo scopo di trasmettere un messaggio e suscitare delle emozioni nello spettatore.
  •  Il carattere creativo: Si definisce “creativa” l’opera del fotografo capace di cogliere la giusta inquadratura, luci, colori, in un’armonia visiva originale, tale da far emergere il valore artistico dell’immagine sull’aspetto esclusivamente tecnico.

Infatti, secondo quanto previsto dall’art.1 della Legge sul diritto d’autore, solo le opere fotografiche, in quanto «opere dell’ingegno di carattere creativo» appartenenti alle «arti figurative», presentano i requisiti di creatività e originalità e sono espressione di un’attività artistica: per questo trovano piena tutela nel diritto d’autore.

Durata della tutela delle fotografie artistiche

La protezione garantita dal diritto d’autore dura per tutta la vita dell’autore e per i successivi 70 anni dalla sua morte.

Questo vale sia per i diritti morali, cioè quelli legati alla persona dell’autore (come, ad esempio, il diritto di essere indicato come autore), sia i diritti patrimoniali (ossia quelli che permettono all’autore di ottenere una remunerazione economica dalla sua opera).

Tra i diritti economici vi è il diritto esclusivo di riprodurre, distribuire e modificare l’opera. Questo appartiene all’autore, di conseguenza è fatto divieto a soggetti terzi di utilizzare abusivamente tale immagine senza il consenso del titolare del diritto.

Tuttavia, una volta ottenuto il consenso, in sede di pubblicazione l’utente dovrà indicare la specifica fonte della fotografia che mostri chiaramente il nome dell’autore, la data di esecuzione e il titolo dell’opera, come previsto dall’articolo 90 della Legge sul diritto d’autore.

Inoltre, chi intende utilizzare una fotografia altrui deve verificare che l’opera contenga o meno uno specifico contrassegno digitale, digital watermark, ossia una sorta di firma apposta dal fotografo che ha realizzato l’opera, per certificarne la paternità e l’originalità.

Fotografie semplici

Diversamente dalle opere fotografiche, le fotografie semplici sono sottoposte ad una tutela più limitata secondo il regime dei diritti connessi al diritto d’autore, in quanto prive del carattere creativo.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, le fotografie di oggetti, persone o luoghi, realizzate con una finalità prevalentemente descrittiva o informativa.

Diversamente dal diritto d’autore, che protegge i diritti di chi ha creato l’opera, i diritti connessi tutelano chi prende parte alla realizzazione e diffusione della stessa, chi contribuisce a farla conoscere.

Di conseguenza, la fotografia semplice è protetta solo se riporta il nome dell’autore e l’anno di creazione della stessa: informazioni che è necessario indicare per garantirne la tutela e per avere elementi idonei a dimostrare se vi sia stata lesione del titolare dei diritti.

Infatti, come chiarisce il Tribunale di Milano con sentenza n. 5635/2024, chi usa una fotografia senza permesso, ma è consapevole che quella immagine appartiene a qualcun altro, compie un atto di malafede.

La “malafede” si riferisce all’azione di chi utilizza consapevolmente un’immagine altrui violando il diritto d’autore del fotografo.

Durata della tutela delle fotografie semplici

La protezione ha una durata di 20 anni alla cui scadenza la fotografia diventa di pubblico dominio e quindi può essere utilizzata liberamente.

In conclusione, a seconda della natura delle immagini scaricate da Internet si applicherà una tutela più ampia (fotografie artistiche) o una protezione limitata (fotografie semplici).

Ma cosa succede se pubblico immagini altrui senza l’autorizzazione dell’autore? E cosa succede se pubblico fotografie che rappresentano una persona?

Il delicato equilibrio del diritto alla tutela del ritratto

Il ritratto è un’immagine in cui è riconoscibile il volto di una persona determinata. Per questo, la sua protezione è una questione delicata, in quanto va a toccare diversi ambiti di tutela.

È disciplinato dall’articolo 10 del codice civile e dagli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto  d’autore, da cui deriva una duplice tutela:

  • protezione della persona – si intende proteggere il diritto al ritratto e quindi all’immagine del soggetto rappresentato nella fotografia, così come il diritto alla sua riservatezza, dignità e tutela della reputazione nell’universo digitale;
  • protezione economica – si configura una protezione del diritto patrimoniale relativo allo sfruttamento economico del ritratto da parte di soggetti terzi, qualora, in particolare, la pubblicazione del ritratto sia conseguenza di un accordo commerciale tra le parti.

La base di questa doppia tutela è il consenso.

Come dice l’articolo 96 della Legge sul diritto d’autore, «il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa»: ciò significa che per poter utilizzare la fotografia di qualcuno in maniera lecita è necessaria la relativa autorizzazione.

Diritto all’immagine: tra legge e consenso

Il diritto al ritratto è una forma specifica del diritto all’immagine, quale diritto della personalità e come tale, è:

  •  assoluto –  vale nei confronti di tutti e il titolare del diritto può agire direttamente per tutelarlo in caso di violazione;
  • inalienabile – non può essere ceduto, trasferito o venduto ad un altro soggetto.

Infatti, in forza del consenso, ciò che può essere ceduto non è il diritto all’immagine, che appunto è personale e irrinunciabile, ma solo l’esercizio di detto diritto.

Diventa pertanto essenziale che ogni qual volta si riproduca o si metta in commercio un’immagine altrui vi sia l’obbligo del consenso che deve essere:

  • libero, specifico (per le sole finalità d’uso stabilite), informato, revocabile, preferibilmente messo per iscritto;
  •  volto a tutelare i dati personali e il relativo diritto all’immagine, alla reputazione, dignità e al decoro del soggetto ritratto, rispetto all’uso non autorizzato per finalità pubblicitarie e commerciali.

Un appunto va fatto in caso di pubblicazione abusiva di immagini che ritraggono persone famose, (soprattutto se in momenti privati) per le quali le conseguenze legali civili e/o penali possono essere più gravose verso colui che con l’uso illecito va a diffamare il soggetto ritratto, causando danno alla reputazione e violazione della privacy.

Tuttavia ci sono delle eccezioni.

L’uso delle immagini di personaggi pubblici: un equilibrio tra diritti e necessità

La Legge sul diritto d’autore all’articolo 97 permette infatti di pubblicare immagini di persone famose anche senza il loro consenso, ma in casi particolari, quali:

  • «notorietà e ufficio pubblico» ricoperto dalla persona famosa (ad esempio un politico, che vede pubblicata la propria foto su giornali online: nonostante ciò, non è legittimo che se ne faccia un uso indiscriminato, con il rischio appunto di danneggiare reputazione e privacy del soggetto ritratto);
  • «necessità di giustizia o di polizia», ossia se la fotografia serve per indagini di polizia o per fini processuali;
  • per «scopi scientifici, didattici o culturali» (ad esempio ricerche scientifiche, mostre);
  • eventi «di interesse pubblico o svolti in pubblico» (come, ad esempio, una foto scattata durante una manifestazione pubblica, un concerto).

In ogni caso è importante trovare un equilibrio:

  • tra i vari diritti, libertà di espressione (di pubblicare le informazioni, incluse le immagini), diritto alla privacy,  diritto all’immagine della persona ritratta, diritto d’autore,
  • con l’interesse pubblico all’informazione, alla cultura, alla giustizia e alla sicurezza, senza lesione dei diritti.

In altre parole, anche se una persona è famosa, non si può fare ciò che si vuole con la sua immagine. Bisogna sempre rispettare la legge a tutela dei soggetti interessati.

La difficile convivenza tra diritto all’immagine e diritto alla privacy

Come anticipato, la necessità di bilanciare diversi diritti a tutela della persona ritratta si manifesta in modo particolarmente evidente nel rapporto tra diritto all’immagine e diritto alla privacy (articolo 6 del GDPR), che spesso si trovano a coesistere, ma anche ad entrare in conflitto.

Si può affermare che essi siano due facce della stessa medaglia, in quanto entrambi mirano a proteggere la sfera personale dell’individuo ma secondo prospettive differenti:

  • il diritto all’immagine che protegge l’aspetto visivo, l’immagine della persona ritratta, vietandone la diffusione senza consenso;
  •  il diritto alla privacy, che, qualificando l’immagine come “dato personale”, tutela la privacy e i dati personali, garantendo così una protezione più ampia sul soggetto protagonista dell’immagine.

In molti casi la diffusione impropria di una fotografia va a danneggiare allo stesso tempo entrambi i diritti.

Ad esempio, la pubblicazione illecita di una fotografia scattata in un contesto privato viola:

  • il diritto all’immagine, dato che è diffusa senza consenso;
  • il diritto alla privacy, in quanto tale condotta può portare a rilevare informazioni private della persona ritratta.

I due diritti in esame invece sono confliggenti quando si vuole bilanciare la tutela della riservatezza del soggetto interessato con altri interessi e diritti, quali:

  •  il diritto di cronaca (ossia quello di informare dei fatti di un avvenimento),
  • così come il diritto di critica (ossia quello di manifestare liberamente il proprio pensiero).

In questi casi è opportuno cercare di valutare quale sia il migliore approccio da mettere in atto per equilibrare la relazione tra questi diritti e la tutela della persona ritratta nell’immagine pubblicata abusivamente.

Di base chi utilizza fotografie con soggetti che siano “riconoscibili” ha l’obbligo di rispettarne la privacy, informandoli non solo sulle motivazioni d’uso e dei relativi diritti a tutela, ma anche sulle sanzioni applicabili in caso di usi non autorizzati e modificazioni delle stesse, le quali possano di fatto alterarne il valore artistico.

Questo principio introduce la necessità di una corretta gestione del diritto all’immagine da parte di soggetti terzi, a tutela della privacy della persona ritratta, tramite anche lo strumento della cessione del diritto stesso.

Cessione del diritto all’immagine

Infatti con la cessione del diritto all’immagine la persona ritratta concede ad un soggetto terzo di utilizzare la propria immagine per gli scopi d’interesse di natura commerciale, promozionale, pubblicitaria.

Si rafforza così il concetto che non è lecito l’uso indiscriminato delle immagini scaricate dal web per scopi diversi da quelli contrattualmente previsti, o peggio senza alcuna autorizzazione, sia che si tratti di fotografie che ritraggono una persona “identificabile” (intesa come modello) sia che riguardi oggetti o opere d’arte.

In entrambi i casi è opportuno che il fotografo, quale autore dell’opera, provveda a far firmare una liberatoria (che include modalità e limiti di utilizzo dell’immagine) con la quale ottiene il consenso del soggetto ritratto ad utilizzare l’immagine per gli scopi concordati.

La liberatoria si propone di proteggere non solo il fotografo, ma anche il titolare della proprietà dei beni fotografati e i relativi diritti di Proprietà intellettuale,  qualora l’immagine raffiguri opere d’arte, edifici identificabili, marchi registrati[1].

Tale strumento riduce i possibili rischi legali che possano sorgere da un uso abusivo di immagini, quali la violazione:

  • dei diritti di proprietà intellettuale;
  • del diritto d’autore sull’artista che ha realizzato la fotografia,
  • del diritto alla privacy del soggetto ritratto, così come della sua reputazione e dignità personale.

Entrambi, titolare dei diritti sull’immagine e soggetto ritratto, subiscono un danno economico risarcibile e, in determinate circostanze, anche un danno non patrimoniale (ossia quello legato alla specifica violazione degli interessi della persona, quali il danno morale, esistenziale, biologico).

Ma, una volta accertato che l’illecito si sia effettivamente verificato, il titolare dei diritti può richiedere all’autorità giudiziaria la rimozione immediata dell’immagine, tramite un provvedimento d’urgenza con cui il giudice ordina al soggetto interessato di cessare subito il comportamento lesivo.

Lo scopo ultimo è intervenire in maniera tempestiva per ottenere una cessazione immediata dell’abuso, in attesa della decisione definitiva del tribunale, al fine di evitare che:

  •  vi possa essere un imminente pericolo di “reiterazione” dell’illecito, ossia si vada avanti a adottare la condotta illecita nel tempo con l’evidente rischio di produrre ulteriori danni;
  • il diritto leso possa essere così compromesso, al punto da rischiare di non ottenere il dovuto e adeguato risarcimento del danno.

Rischi ed effetti dall’uso illecito di immagini su siti web

L’azione “cautelare” appena descritta, si propone di prevenire gli effetti negativi che possano sorgere dall’uso illecito di immagini scaricate da altri siti, sul:

  • soggetto ritratto nell’immagine,
  • autore della fotografia;
  • impresa danneggiata e su quella danneggiante.

Di conseguenza l’impatto dell’immagine utilizzata abusivamente sarà differente a seconda:

  •  della visibilità del sito web (la diffusione non autorizzata si amplifica se il sito ha molti visitatori, con il rischio di un danno maggiore);
  • del contesto in cui la fotografia viene utilizzata (commerciale, e-commerce, informativo, blog aziendale) che può causare rilevanti danni economici oltre che di immagine;
  •  delle politiche di protezione e sicurezza applicate (che sia un sito specifico o un Social network) e di segnalazione degli abusi, per cui la difficoltà di rimuovere l’immagine può aggravare il danno sulle parti lese.

Ad esempio, un’azienda che riceve un alto numero di visualizzazione sul suo blog aziendale decide di utilizzare una fotografia di un personaggio noto senza però aver ottenuto il consenso.

Questo comportamento implica un danno all’immagine e reputazione dell’impresa stessa, perché viene vista come poco professionale e non rispettosa dei diritti altrui, con il conseguente rischio di perdere la propria credibilità nella clientela e fiducia nel marchio e subire anche un danno economico.

Allo stesso modo il personaggio noto potrebbe non gradire di essere associato a quella azienda senza il suo consenso e quindi senza una accordo contrattuale che possa tutelarlo e informarlo delle relative finalità d’uso dell’immagine, da cui potrebbe subire un danno alla propria reputazione.  

Oppure l’utilizzo non autorizzato di immagini altrui (ad esempio di un concorrente) in un sito e-commerce [2] può:

  • costituire un atto di concorrenza sleale[3], in quanto il sito che usa la foto illecitamente può ottenere un vantaggio economico a discapito del concorrente, spingendo i clienti ad acquistare su quel sito, convinti di comprare lo stesso prodotto;
  •  comportare una violazione dei diritti del diritto d’autore[4], in quanto utilizzate senza consenso del titolare dei diritti sull’immagine.

Un ruolo critico nel contesto dell’uso illecito delle immagini è assunto dai cosiddetti siti “scam”, creati appositamente per ingannare gli utenti perpetrando truffe online a danno degli stessi.

Lesione dei diritti: liceità e trasparenza del risarcimento

In caso di lesione da illecita pubblicazione di immagini altrui, la vittima dell’illecito ha la facoltà di richiedere all’autore della violazione il risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale.

Risarcimento del danno non patrimoniale

Questa tipologia di danno, oggetto della violazione del diritto alla riservatezza, alla privacy, così come del diritto all’immagine, comprende il danno morale (della dignità della persona) e psicologico (derivante dagli effetti della violazione); oltre al danno all’immagine per lesione della propria reputazione.

Risarcimento del danno patrimoniale 

Il danno patrimoniale può essere diretto, se inteso nel modo seguente.

Come un mancato guadagno sul soggetto danneggiato della somma di denaro che avrebbe potuto guadagnare se avesse dato il suo consenso allo sfruttamento della propria immagine (cosiddetto “prezzo del consenso”).

Oppure, come immediata perdita economica subita dal soggetto danneggiato, in esito all’evento criminoso di illecita pubblicazione e utilizzazione della propria immagine.

Per cui, ad esempio, in caso di una campagna pubblicitaria con uso di immagine non autorizzata, tale soggetto può perdere la possibilità di lavorare con un’azienda con cui magari aveva già preso contatto.

Il danno patrimoniale può essere anche indiretto: ciò significa che l’uso improprio di un’immagine può comportare una sua “svalutazione” commerciale, una perdita di valore nella reputazione e decoro della persona ritratta presso il pubblico (c.d. “diluizione d’immagine”), con la conseguente difficoltà per il protagonista dell’immagine di trovare nuove opportunità lavorative.

Di conseguenza, chi ha subito il danno può richiedere al giudice il relativo risarcimento contro chi ha utilizzato illecitamente la propria immagine.

Criteri per quantificare il risarcimento per abuso di immagini altrui

Non è sempre facile determinare la giusta quantificazione del risarcimento: il giudice deve prima di tutto accertare se ci sia stato un uso improprio di immagini, verificando i vari diritti in gioco (come: diritto d’autore, diritto all’immagine, diritto di cronaca; obbligo di consenso).

Una volta accertato l’illecito, il giudice deve far fede a specifici criteri per un adeguato conteggio del risarcimento.

Deve considerare:

  • tipo di violazione che il soggetto (titolare del diritto d’autore/ titolare del diritto all’immagine) ha subito;
  • “prezzo del consenso”, ossia quanto il titolare del diritto avrebbe richiesto per l’uso lecito dell’immagine;
  •  tipologia di danno (patrimoniale e non);
  • gravità della violazione rispetto al contesto in cui è stata usata l’immagine (es. diffamatorio), alla difficoltà nel rimuoverla e all’estensione della diffusione;
  • valore del vantaggio economico ingiusto (come richiamato dalla Cassazione, nella sentenza n.11768/2022) che l’autore della violazione ha ottenuto dall’uso abusivo delle immagini altrui (“prezzo dell’immagine”).

Pertanto l’ammontare del risarcimento può variare a seconda di diversi fattori:

  • notorietà del soggetto ritratto nell’immagine;
  • tipologia di fotografia, se artistica o semplice;
  • contesto in cui essa è stata utilizzata;
  • diffusione che ha avuto sui Social e/o in altri siti web.

Ma cosa succede lato autore della violazione se questo riceve una diffida di richiesta di risarcimento per violazione del diritto d’autore, magari infondata?

Violazione diritto d’autore: come gestire una richiesta di risarcimento

La gestione delle richieste di risarcimento per violazione del diritto d’autore[6] è un processo complesso che include aspetti legali ed economici che le imprese devono tenere in conto in modo crescente, in relazione alla gestione delle immagini nei propri siti web e blog aziendali o siti e-commerce.

Ci sono aziende, come la Copytrack, che offrono servizi di monitoraggio, tutela e recupero crediti a favore dei titolari del diritto d’autore, allo scopo di proteggere le loro opere dall’uso abusivo di immagini sul web.

Tramite specifici algoritmi, scansionano le fotografie nel web alla ricerca di immagini protette dal diritto d’autore che possano essere utilizzate illecitamente da terzi, per le quali non risultano rilasciate dal titolare del diritto particolari licenze che ne autorizzano l’uso (licenze Creative Commons)[7].

Rilevata la violazione, la Copytrack invia una diffida “standardizzata” all’utilizzatore.

Ai fini della soluzione della controversia originata, si prevedono due opzioni di azione:

  • una richiesta di risarcimento del danno sull’uso dell’immagine sugli  altri siti web;
  •  la possibilità di acquistare una licenza “retroattiva” (che concede permessi e diritti per azioni intraprese prima che la licenza venga rilasciata; una licenza retroattiva può risolvere la situazione, evitando sanzioni o azioni legali).

Chi riceve la diffida, per non incorrere in azioni legali, che, da procedura, possono essere proposte direttamente da tribunali esteri, dovrà pagare quanto richiesto entro il termine stabilito.

La stessa Copytrack utilizza la scusa dell’eventuale processo in tribunali esteri, con conseguente aumento dei costi, come “minaccia legale” per ottenere il pagamento del potenziale danno.

Questo comportamento però ha fatto storcere il naso all’AGCM che nel 2023 ha aperto un’indagine.

“Minaccia legale” di Copytrack: intervento dell’AGCM

Le minacce legali messe in atto dalla Copytrack,

  • in aggiunta alla sproporzionata quantificazione del risarcimento (decisa unilateralmente dalla Copytrack), spesso di importo maggiore rispetto all’effettivo danno subito, con il palese intento di ottenere un profitto,
  • così come la mancanza di trasparenza nel fornire informazioni richieste su chi sia il titolare del diritto d’autore dell’immagine analizzata e sulle possibili eccezioni per le quali invece la si possa usare in maniera lecita,

configurano la condotta come pratica commerciale scorretta[8] a danno dei consumatori per violazione del Codice del Consumo.

A propria difesa il presunto utilizzatore di fotografie che ha ricevuto la diffida, potrebbe adottare alcuni accorgimenti, quali:

  • verificare la natura della fotografia incriminata (semplice o artistica) e il numero di visualizzazioni ottenute online, utile infatti a determinare la quantificazione del risarcimento;
  • richiedere copia del contratto tra il fotografo titolare dell’immagine, oggetto del reclamo, e la Copytrack, per dimostrare di aver effettivamente ricevuto mandato e quindi la legittimità a operare come agente di riscossione del danno.

Ad oggi però, con provvedimento del 3 dicembre 2024, l’AGCM ha confermato la liceità della condotta di Copytrack che, nel frattempo, si è allineata alle richieste degli utilizzatori di immagini online circa la garanzia di maggiori informazioni e trasparenza sulle specifiche richieste di risarcimento e licenza.

Se sei vittima di una violazione del diritto d’autore? Contattaci per una consulenza personalizzata a tutela del tuo business.

Stai pensando di utilizzare immagini di terzi per il tuo sito web? Ti forniamo efficaci linee guida da seguire per usare in maniera consapevole e lecita le immagini altrui in conformità alla normativa.

Floriana Capone

L’Avvocato dell’Ecommerce

POTREBBE INTERESSARTI LEGGERE ANCHE

errore: Content is protected !!