
Avendo ricevuto diversi quesiti legali relativi all’attività dell’ecommerce ai tempi del Coronavirus ed alla relativa normativa in vigore, oggi sono qui per fornire alcune risposte.
| GLI ECOMMERCE POSSONO CONTINUARE A VENDERE?
La risposta è affermativa e deriva dal combinato disposto del DPCM dell’ 11 marzo 2020, richiamato e prorogato sino al 3 aprile dal DPCM del 22 marzo 2020.
Il DPCM dell’11 marzo 2020, infatti, prevede tra le attività consentite ed inserite nell’allegato 1 il “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”.
La conferma di questa interpretazione proviene dal sito istituzionale del Governo, il quale, a questo link ha pubblicato alcune domande frequenti.
Con riferimento al commercio elettronico, ha così previsto:
“Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?
Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, ancora vigente.”
| POSSONO ESSERE VENDUTI ONLINE SOLO BENI DI PRIMA NECESSITÀ?
Al momento non ci sono limitazioni alla tipologia di beni e servizi venduti online.
| E PER QUANTO RIGUARDA LA LOGISTICA?
Mi si chiede anche se coloro che lavorano per gli ecommerce possono continuare a recarsi presso i magazzini per impacchettare e spedire la merce.
Questa attività è espressamente consentita anche dal nuovo allegato al DPCM del 22 marzo 2020, come sostituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in vigore dal 26 marzo 2020, contenente il relativo codice ATECO “52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti”.
Quindi, per chi possiede già questo codice ATECO nella propria posizione alla Camera di Commercio, nulla quaestio.
Per coloro che invece non possiedono tale codice ateco, si ritiene comunque che tali attività possano proseguire in quanto “ funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività” e dunque consentite dall’art. 1, comma 1, lett. d), del DPCM del 22 marzo 2020.
| E SE NON SI HA ANCORA UN ECOMMERCE?
Se non hai ancora un ecommerce, è davvero il caso che tu ne apra uno.
Ma come fare ad aprirne uno?
Se hai già un negozio fisico, per aprire un ecommerce legale dovrai:
- verificare che l’oggetto della tue società preveda anche la forma di vendita online (per essere al 100% a norma);
- aggiungere il codice ATECO relativo all’ecommerce all’attività di commercio elettronico (47.91.10 – “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”) alla tua partita iva e comunicare anche il sito web e altre informazioni come il fornitore del servizio o provider all’Agenzia delle Entrate;
- comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente l’avvio dell’attività di vendita online, presentando contestualmente la S.C.I.A. mediante la Comunicazione Unica alla Camera di Commercio. Sarà questa, poi, a trasmettere la Segnalazione al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) competente.
Attività che dovranno essere svolte telematicamente.
Se invece non hai neppure un negozio fisico, vai a questo articolo per approfondire l’argomento.
Sarebbe meglio per te, per non incorrere in sanzioni od anche solo per accorciare i tempi di avvio di un negozio online, rivolgerti ad un professionista che saprà consigliarti sulle singole scelte, legali e fiscali e saprà aiutarti negli adempimenti necessari.
Se hai bisogno di una consulenza personalizzata, non esitare a richiederla utilizzando il form dei contatti.